L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028. Il documento definisce le modalità con cui il personale già in ruolo o in fase di immissione può richiedere movimenti temporanei.
Di seguito la playlist con sei tutorial a cura del prof Lucio Ficara per guidare il lettore a una corretta compilazione della domanda.
Per richiedere, invece, una consulenza con il nostro esperto, ecco il link di prenotazione:
NOTA MIM
Scadenze e modalità di presentazione
Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente tramite credenziali digitali SPID/CIE.
- Docenti: dalle ore 15:00 del 10 luglio 2026 alle ore 23:59 del 23 luglio 2026. Tutte le operazioni devono concludersi entro il 24 agosto 2026.
- Personale ATA: dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni devono concludersi entro il 31 agosto 2026.
- Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) e Personale Educativo: seguono le stesse scadenze dei docenti, ma presentano domanda tramite posta elettronica certificata (PEC).
La procedura varia a seconda dello stato giuridico attuale del docente:
- Personale già di ruolo: la domanda si presenta solitamente tramite il portale ministeriale “Istanze Online” (Polis).
- Docenti finalizzati al ruolo (es. GPS sostegno): poiché al momento della scadenza sono ancora formalmente a tempo determinato (fino al 31 agosto), devono utilizzare il modello cartaceo e inviarlo secondo le modalità previste dal Ministero. In questo caso, è necessario allegare l’Allegato G per dichiarare il diritto alle deroghe e un’autodichiarazione che attesti il superamento dell’anno di prova.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda:
- Personale a tempo indeterminato: docenti, personale educativo, insegnanti di religione cattolica e personale ATA.
- Docenti finalizzati al ruolo: insegnanti attualmente a tempo determinato (ad esempio da GPS sostegno o concorsi PNRR) che otterranno l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2026, avendo superato l’anno di prova o i requisiti previsti.
A differenza dei trasferimenti, l’assegnazione provvisoria non è “libera”, ma può essere richiesta esclusivamente per uno dei seguenti motivi documentati:
- Ricongiungimento familiare: verso il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i figli o i genitori.
- Assistenza: a figli o genitori con disabilità, o altre figure previste dalla Legge 104.
- Gravi motivi di salute: attestati da certificazione medica che dichiari la necessità di cure continuative o la presenza di gravi patologie.
Destinazione della domanda
La domanda può essere presentata per:
- Ambito provinciale: verso un comune diverso da quello di titolarità. Fanno eccezione le grandi città metropolitane, dove è possibile chiederla anche all’interno dello stesso comune se suddiviso in più distretti sub-comunali.
- Ambito interprovinciale: verso una provincia diversa da quella di titolarità, purché sussistano i requisiti di ricongiungimento o assistenza.
Gestione dei vincoli e deroghe
Per i docenti soggetti al vincolo triennale di permanenza (assunti negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26), l’accesso all’assegnazione provvisoria, specialmente fuori provincia, è condizionato dal possesso di specifiche deroghe. Queste includono:
- Presenza di figli di età inferiore ai 14 anni.
- Assistenza a genitori con età superiore ai 65 anni (requisito reintrodotto specificamente per le assegnazioni).
- Situazioni di disabilità grave (Legge 104).