Gli insegnanti di religione cattolica (IRC) seguono una disciplina specifica per quanto riguarda le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Con la sottoscrizione del nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/26-2027/28 e la successiva nota operativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, vengono confermate le peculiarità che caratterizzano la mobilità annuale di questa categoria di docenti.
Per l’anno scolastico 2026/27 gli insegnanti di religione non utilizzano la procedura disponibile su Istanze OnLine prevista per il personale docente. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere presentate attraverso l’apposita modulistica pubblicata dal Ministero e trasmesse all’Ufficio scolastico territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, ad esempio tramite PEC. Per l’individuazione dell’indirizzo al quale inviare le domande, consultare i siti dei singoli Uffici scolastici.
Le scadenze coincidono con quelle previste per il restante personale docente: le domande devono essere trasmesse entro il 23 luglio 2026.
Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere dunque presentate tramite il modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “MOBILITÀ 2026-2027 – sezione Utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie”.
Il contratto conferma come principio generale la permanenza del docente IRC nella sede di servizio dell’anno precedente. Tuttavia, gli insegnanti possono chiedere l’utilizzazione in una diversa istituzione scolastica, purché all’interno dello stesso settore formativo della diocesi di titolarità.
È inoltre possibile richiedere l’utilizzazione in un diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a condizione di possedere sia l’idoneità concorsuale sia la specifica idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano.
Una previsione importante riguarda i docenti che ottengono l’utilizzazione in un’altra scuola della medesima diocesi e dello stesso settore formativo: per l’anno scolastico successivo non sarà necessario presentare una nuova domanda di conferma della sede assegnata.
Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione vengono effettuate d’intesa tra il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario diocesano competente, tenendo conto della suddivisione del territorio nelle diverse diocesi e del quadro complessivo dei posti disponibili per l’insegnamento della religione cattolica. Prima dell’avvio delle operazioni, gli Uffici scolastici regionali predispongono il quadro delle disponibilità per ciascuna diocesi, informando preventivamente le organizzazioni sindacali.
Per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria, la domanda può essere presentata esclusivamente per l’insegnamento della religione cattolica e per una sola diocesi diversa da quella di titolarità. Alla richiesta deve essere allegata l’idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi nella quale si intende ottenere l’assegnazione provvisoria, documento indispensabile affinché la domanda possa essere valutata.
Per gli insegnanti di religione la valutazione dei titoli è effettuata dagli Uffici scolastici regionali e il punteggio viene attribuito sulla base della graduatoria unica regionale articolata per ambiti diocesani, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale annuale dedicata agli IRC.
Il contratto disciplina anche il caso della riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento.
Qualora un docente IRC subisca una riduzione fino a un quinto dell’orario e non riesca a completarlo con altre ore di religione nella stessa scuola, viene utilizzato prioritariamente per attività specifiche e per lo svolgimento delle supplenze temporanee. Se il docente presta servizio su più scuole, il completamento orario avviene seguendo i criteri stabiliti dal contratto, privilegiando la scuola nella quale si è verificata la riduzione delle ore.