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Aggiornato il 12.07.2025
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Assegnazioni provvisorie, è di fondamentale importanza la gestione degli allegati. È importante cosa si allega – VIDEO TUTORIAL

Nella domanda riferita alle assegnazioni provvisorie è di fondamentale importanza la gestione degli allegati, in particolare è importante allegare una corretta dichiarazione sulle “Esigenze di famiglia”, ovvero la dichiarazione di ricongiungimento, quella di esistenza dei figli ed eventualmente la dichiarazione per la precedenza di chi è lavoratore padre o lavoratrice madre. Non si tratta dell’unica dichiarazione da presentare, ma in riferimento alla Sezione F da compilare nell’istanza di richiesta per l’assegnazione provvisoria, è certamente la dichiarazione che consente di ottenere i punti per l’inserimento in graduatoria.

VIDEO TUTORIAL

Esigenze di famiglia

Il motivo principale per potere richiedere l’assegnazione provvisoria da parte di un docente, è il ricongiungimento a un familiare o a un convivente. Questa può essere richiesta all’interno di una stessa provincia per avvicinarsi al comune di residenza dei familiari, oppure può anche essere richiesta da fuori provincia.

Nel caso di una istanza verso una provincia diversa da quella di titolarità, si tratta di assegnazione interprovinciale, ma anche in quel caso l’intento è di avvicinarsi il più possibile al comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi. I motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria sono bene specificati nel comma 1 dell’art.7 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale 2025-2028.

In tale comma è riportato che l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale può essere richiesta per i seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Bisogna sapere che rispetto alle motivazioni suddette non esiste un ordine di priorità, per cui se un docente è titolare in Piemonte ed coniugato a Torino, ma ha i genitori a Reggio Calabria, può tranquillamente richiedere il ricongiungimento verso la provincia calabrese in cui risiedono i genitori.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, cioè 6 punti, è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. Se i genitori hanno un’età inferiore ai 65 anni, l‘assegnazione è consentita ma a punteggio “zero”. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.

Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti. Per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli o comunque la valutazione del punteggio dei figli, è necessario dire che ci sono delle importantissime novità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padre. Infatti la lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni avranno la precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Un’altra precedenza, meno incisiva della precedente, spetta anche alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. 

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