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Assegnazioni provvisorie e neo immessi in ruolo, quattro eccezioni che confermano la regola

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Mancano ormai pochi giorni alla scadenza (5 luglio) della presentazione delle domande on line di utilizzazione e di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per i docenti di ogni ordine e grado, sia che essi abbiano ottenuto il 7 giugno scorso il trasferimento sia che non lo abbiano ottenuto, sia che abbiano superato l’anno si prova sia che non l’abbiano superato.

Tuttavia non tutti potranno presentare l’istanza per la cosiddetta mobilità per un anno che viene effettuata sull’organico di fatto delle scuole; per esempio non potranno farlo i neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2020, da qualsiasi graduatoria essi siano stati immessi, pur avendone i requisiti; il divieto vale per il prossimo anno e per gli altri due a venire.

Questa è la regola introdotta dalla legge 159/2019 e confermata, seppure con una riduzione da 5 a 3 anni, dal DL 73/2021 ora al vaglio della Camera per la sua conversione in legge.
Tuttavia ci sono alcune eccezioni previste dalla legge 159/ 2021 confermate dal DL 73/2021 e altre introdotte dalla nota 18372 del 14 giugno con cui sono state rese note dal MI le scadenze per la presentazione delle domande di mobilità per un anno per l’a.s. 21/22.

Di seguito illustriamo le quattro eccezioni.

1) Possono fare domanda di utilizzazione in primis nella scuola di ex titolarità (2020/21) e in subordine in altre scuole o gruppi di scuole con preferenze sintetiche, i docenti neo immessi in ruolo che, individuati come soprannumerari, sono stati trasferiti il 7 giugno a domanda condizionata ovvero d’ufficio.

2) Possono fare domanda di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria i docenti neo immessi in ruolo che usufruiscono dei benefici della legge 104/92, previsti dai commi 3 (assistenza) e 6 (lavoratore in situazione di gravità) dell’art. 33 (sono esclusi invece i beneficiari dell’art. 21).
Le condizioni previste dai commi 3 e 6 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione ai bandi concorsuali (2016 e 2018) ovvero all’ inserimento nelle GAE.
Per quanto riguarda l’assistenza di cui al comma tre possono presentare domanda il coniuge, il parente e l’affine entro il secondo grado o il terzo qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano essi stessi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e che usufruiscono di tre giorni di permesso mensile retribuito.

3) I genitori con figli minori di tre anni.
L’età è calcolata al 31 dicembre 2021 (art. 42 bis DL 26.3.2001 n. 151).

4) Le insegnanti neo immesse in ruolo conviventi dei militari o di categorie ad essi equiparate, trasferiti d’ufficio.
Le mogli devono essere quindi conviventi, la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio come il divorzio, in questo caso però la moglie del militare separata potrà presentare domanda se ancora convivente.

Solo queste sono le 4 eccezioni, quindi si conferma la regola dei vincoli, e cioè i docenti neo immessi in ruolo non possono presentare domanda on line di mobilità annuale per il 21/22.
Vedremo se ci saranno modifiche già con la conversione in legge del DL 73 o con altri provvedimenti; recentemente lo stesso Ministro Bianchi ha dichiarato di essere contrario ai vincoli, ma per quest’anno il vincolo resterà.