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Aggiornato il 26.08.2025
alle 16:40

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/26, online gli esiti dei risultati provinciali

Come già riportato dal nostro esperto, il prof Lucio Ficara, prosegue secondo il cronoprogramma del Ministero dell’Istruzione e del Merito la procedura per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025-2026: entro il 22 agosto saranno pubblicati tutti gli esiti definitivi. In alcune province, come Cosenza e Reggio Calabria, i movimenti provinciali (soprattutto sul sostegno) sono già disponibili, mentre altrove si procede più lentamente. In diverse aree sono state pubblicate graduatorie provvisorie intorno al 7 agosto, con termine per i reclami previsto per oggi ai sensi dell’art. 20 del CCNI 2025-2028. Nelle grandi province, come Roma, Napoli e Milano, i tempi sono più lunghi per via dei numeri elevati: Roma adotta il metodo delle convalide individuali, Napoli pubblica graduatorie provvisorie, mentre Milano segue procedure proprie. Dal 18 al 22 agosto si completerà la fase interprovinciale, chiudendo così la mobilità annuale.

Assegnazione provvisoria in un distretto del comune di titolarità

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

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