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Aggiornato il 26.08.2025
alle 16:38

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, già pubblicati in alcune province gli esiti dei risultati provinciali

Tutto procede nei tempi previsti dal cronoprogramma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il 22 agosto ci saranno gli esiti definitivi di tutte le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025-2026. In alcune province già sono stati pubblicati gli esiti dei risultati delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali entro Ferragosto si procederà cone questa fase di mobilità annuale provinciale. Dal 18 al 22 agosto si completeranno le operazioni con la fase interprovinciale.

Esiti utilizzazioni e assegnazioni

In alcune province sono stati già pubblicati alcuni esiti, soprattutto sui posti di sostegno, delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali. Per esempio l’ufficio scolastico di Cosenza ha pubblicato gli esiti dei movimenti provinciali sui posti di sostegno di ogni ordine e grado, anche l’ufficio scolastico di Reggio Calabria ha pubblicato gli esiti dei movimenti provinciali per infanzia e primaria sui posti di sostegno e posti comuni, più a rilento invece la pubblicazione degli esiti in altre province, dove si è invece già pubblicato la graduatoria provvisoria intorno al 7 agosto ed oggi scadono i termini per la presentazione del reclamo motivato ai sensi dell’art.20 del CCNI utilizzazioni 2025-2028. Nelle grandi province, come per esempio Roma, Napoli e Milano, si procede con meccanismi procedurali differenti, ma a rilento visti i grandi numeri. Roma sta utilizzando il metodo delle convalide per singolo aspirante, mentre per esempio Napoli sta procedendo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Assegnazione provvisoria in un distretto del comune di titolarità

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

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