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Aggiornato il 20.07.2025
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Assegnazioni provvisorie, il ricongiungimento al figlio e l’esistenza del figlio sono due concetti distinti e che vanno dichiarati entrambi

Nelle assegnazioni provvisorie 2025/2026 sarà possibile scegliere il familiare a cui il docente vuole ricongiungersi, senza avere obblighi di priorità del coniuge rispetto al figlio o al genitore. L’aspirante all’assegnazione potrà liberamente scegliere a quale familiare ricongiungersi. Nel caso si dovesse scegliere di ricongiungersi ad un figlio di età minore ai 18 anni, è importante sapere che tale figlio XXX va dichiarato due volte, la prima come ricongiungimento per avere i 6 punti dovuti a i fini del familiare a cui il docente intende ricongiungersi e poi nuovamente si dichiara l’esistenza del figlio XXX al fine di ottenere i 5 punti se dovesse avere un’età inferiore ai 6 anni o 4 punti se dovesse avere un’età compresa tra 6 e 18 anni.

Requisiti per assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi (c’è una novità rispetto al passato):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Quindi il docente coniugato potrebbe decidere di ricongiungersi con il proprio figlio di età inferiore ai 18 anni, nonostante sia sposato e senza nessuna separazione legale o divorzio. Nella dichiarazione delle esigenze di famiglia, allegata all’istanza di assegnazione provvisoria, il docente dovrà dichiarare sia il ricongiungimento al figlio e dichiarare nuovamente i dati dello stesso figlio per ricevere anche il punteggio di esistenza del figlio.

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