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Assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione

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Con la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la successiva entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha introdotto l’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d. lgs. 165/2001, l’assenza priva di valida giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso qualora ricorrano i seguenti presupposti:

  • assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio;
  • assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso degli ultimi dieci anni;
  • mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

Lo ha ricordato recentemente l’Us.r. per il Piemonte, fornendo chiarimenti in merito alle procedure da adottare in caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il decreto 150 è una norma imperativa, che quindi sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si pongano in contrasto con la stessa.

Questo significa che quando ricorrono le suddette ipotesi, per il personale Ata non trovano più applicazione i commi 6 e 7 dell’art. 95 CCNL 2006/2009, ma si applicherà quanto previsto dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d. lgs. 165/2001. Resta vigente il CCNL, in particolare l’art. 95, comma 6, per l’ipotesi di assenza ingiustificata o assenza priva di valida giustificazione per periodi non superiori a tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio, per la quale è prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.

Per quanto riguarda i docenti, l’U.s.r., in assenza di disposizioni di dettaglio riguardanti il personale docente e in ragione del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, ritiene che nel caso di assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione per periodi non superiori ai tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio, l’infrazione accertata sia soggetta a sanzione non superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione, di competenza del dirigente scolastico.

Inoltre, sempre per i docenti, l’U.s.r. ritiene che non sia applicabile la procedura della decadenza. Per tale ragione, l’Ufficio scolastico invita i Dirigenti scolastici a non avviare nei confronti del

personale (docente e Ata) le procedure di decadenza previste dall’art. 127 DPR 3/57, nel caso in

cui si verifichino assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione o inottemperanze alle diffide

a riprendere servizio.

Nel caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione sarà cura dei dirigenti predisporre senza indugio, al verificarsi dell’assenza, puntuale diffida a riprendere servizio.

Qualora il dipendente non abbia ottemperato alla diffida a riprendere servizio il dirigente scolastico, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 55 bis, comma 2, d. lgs. 165/2001, dovrà trasmettere all’Us.r. una circostanziata relazione per l’avvio del procedimento disciplinare e dovrà dare contestuale comunicazione al dipendente dell’avvenuta richiesta di attivazione del procedimento disciplinare.