Una vecchia nota dell’USR Calabria concernente le assenze del personale della scuola per gravi patologie continua a far discutere.
L’Anquap in proposito fa presente che, da diverso tempo, riceve numerose segnalazioni da parte di docenti e personale ATA in merito all’interpretazione. particolarmente restrittiva, che questa nota fa dell’art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007.
Per tale ragione l’Associazione ha scritot all’USR in questione, al MIM e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per chiedere “il ritiro di della circolare a margine citata ovvero una revisione della stessa, ispirata a un principio di maggiore equità e flessibilità applicativa, in linea con quanto previsto dal CCNL e da numerosi orientamenti giurisprudenziali“.
Di seguito le osservazioni dell’Anquap.
Il contratto collettivo in oggetto riconosce una tutela specifica a favore dei lavoratori affetti da gravi patologie e sottoposti a terapie con effetti invalidanti, prevedendo la non computabilità dei relativi giorni di assenza ai fini del comporto e la corresponsione dell’intera retribuzione. Tuttavia, la circolare dell’USR sembra voler restringere arbitrariamente tale tutela solo a poche fattispecie cliniche (chemioterapia e dialisi), escludendo condizioni altrettanto gravi – come trattamenti fisioterapici intensivi, immunoterapie, cure per patologie neurologiche, autoimmuni, croniche invalidanti – che possono comportare un’analoga compromissione temporanea della capacità lavorativa.
Tale indirizzo rischia di produrre gravi disparità di trattamento tra lavoratori affetti da patologie ugualmente serie ma soggetti a terapie diverse, ignorando la varietà delle risposte cliniche e delle indicazioni terapeutiche. La sofferenza psico-fisica e il bisogno di tutela del lavoratore non sono meno rilevanti in presenza di terapie riabilitative o farmacologiche complesse che non siano esplicitamente classificate come “salvavita”.
L’obbligo, reiterato e gravoso, di fornire certificazioni dettagliate su ogni singola giornata di terapia e postumi invalidanti – unito alla richiesta di diagnosi esplicite – si traduce in una procedura burocratica sproporzionata, che può risultare lesiva della dignità del lavoratore e, in alcuni casi, in contrasto con i principi di riservatezza previsti dalla normativa sulla privacy (GDPR).
È legittimo che l’amministrazione tuteli l’interesse pubblico e il corretto utilizzo delle risorse, ma ciò non può avvenire a scapito del diritto alla salute e alla dignità delle persone. Un approccio equilibrato e rispettoso, che tenga conto della documentazione medica e delle indicazioni dei professionisti del SSN, basta la sola certificazione del medico convenzionato/di famiglia, è doveroso e rispondente allo spirito della norma contrattuale.