Il DDL unificato nn. 236, 793 e 1141-A, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, introduce una disciplina nazionale organica per la figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), intervenendo sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è superare la frammentazione regionale che ha caratterizzato negli anni il servizio di assistenza specialistica, definendo in modo uniforme profilo professionale, requisiti di accesso, funzioni e inquadramento contrattuale.
Inquadramento normativo della figura ASACOM
Il testo unificato modifica l’art. 3 del D.Lgs. 66/2017, qualificando l’ASACOM come operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e supporto alla comunicazione, allo sviluppo dell’autonomia e alle relazioni nei contesti educativi e scolastici, in attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Viene così esclusa una lettura meramente assistenziale della funzione, collocando l’ASACOM all’interno del sistema dell’inclusione scolastica come figura educativa distinta e non sostitutiva del personale docente.
Requisiti di accesso: il riferimento alla qualifica di educatore sociopedagogico
Particolarmente rilevante, sotto il profilo giuridico, è la disciplina dei requisiti di accesso.
Il DDL stabilisce che l’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione è svolta, in primo luogo, da soggetti che, ai sensi:
Tale qualifica è conseguita attraverso il diploma di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe L-19). Ne deriva che la laurea L-19 è espressamente ricompresa tra i requisiti di accesso alla professione di ASACOM, in coerenza con l’impianto normativo vigente in materia di professioni educative.
Canali transitori e tutela dell’esperienza maturata
Accanto al canale universitario, il legislatore ha previsto, in via transitoria, ulteriori modalità di accesso, finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori già impiegati nei servizi di inclusione scolastica. In particolare, sono ammessi:
Tali previsioni rispondono a un’esigenza di continuità del servizio e di tutela occupazionale, ma non modificano l’impianto generale, che individua nella formazione pedagogica universitaria il riferimento strutturale della professione.
Inquadramento contrattuale e ricadute per enti locali e scuole
Il DDL prevede che il trattamento economico e normativo degli ASACOM sia definito dal CCNL Funzioni Locali, anche nei casi di gestione del servizio tramite appalti o affidamenti a soggetti esterni.
Sono inoltre introdotte clausole sociali obbligatorie nei bandi di gara e misure di priorità nelle assunzioni per il personale già in servizio.
Per le amministrazioni locali e per le istituzioni scolastiche, ciò comporta la necessità di:
Un chiarimento normativo di rilievo
L’inclusione esplicita della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico – e quindi della laurea L-19 – tra i requisiti di accesso rappresenta un chiarimento normativo rilevante, destinato a incidere sulle prassi amministrative e sulle future procedure concorsuali.
Il DDL unificato rafforza così il legame tra inclusione scolastica e professionalità educative qualificate, offrendo un quadro di riferimento più stabile e coerente per scuole, enti locali e operatori del settore.
Alessandro Prisciandaro
Presidente Nazionale APEI – Associazione Pedagogisti Educatori Italiani