Home Mobilità Assunzioni, concorsi e mobilità: decreto Sostegni bis al Senato dal 21 luglio

Assunzioni, concorsi e mobilità: decreto Sostegni bis al Senato dal 21 luglio

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Il prossimo mercoledì 21 luglio il testo del D.L.73/2021, approvato alla Camera martedì scorso, arriverà al Senato che lo approverà entro sabato 24 lugli; come a Montecitorio, anche a Palazzo Madama il Governo metterà la fiducia sul testo delle modifiche al DL 73, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.

La conversione in legge del D.L. 73/2021 e lo stesso DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio scorso delude le aspettative dei docenti immessi in ruolo lo scorso settembre sia per quanto riguarda il problema del vincolo nei trasferimenti sia per il vincolo nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie; a lungo si è sperato che con il decreto sostegni bis ai neo immessi in ruolo fosse consentito almeno di presentare la domanda di utilizzazione provinciale ovvero di Assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per il 21/22 come espressamente richiesto anche dai sindacati maggiormente rappresentativi.
Nelle modifiche al testo del DL non è passato neppure l’emendamento del PD che prevedeva la deroga del vincolo triennale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dall’a.s. 22/23, come aveva dichiarato in un’intervista a Tecnica della Scuola il 6 luglio, la responsabile nazionale Scuola del PD, Manuela Ghizzoni.

Di seguito illustreremo in modo analitico la situazione dei vincoli nella mobilità dei docenti alla luce del DL 73/2021.

Vincoli nei trasferimenti dei docenti neoimmessi in ruolo

1) I docenti, già titolari di contratto FIT immessi in ruolo antecedentemente all’a.s. 20/21, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del D.Lvo 59/2017 come modificato dal D.L.73/2021, sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno 2 anni (non più 4 anni) dopo il percorso di formazione e prova, salvo in caso di esubero o soprannumero o di applicazione dei commi 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande per il relativo concorso.

2) I docenti immessi in ruolo a qualunque titolo a decorrere dall’a s. 20/21, possono chiedere il trasferimento o il passaggio solo dopo che siano trascorsi tre anni (non più 5 anni) di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le eventuali situazioni sopravvenute di esubero o di soprannumero.
Il vincolo triennale non si applica nel caso i docenti godano dei benefici previsti dalla legge 104/92 art. 33 commi 3 e 6, purché le condizioni siano intervenute successivamente all’iscrizione al bando di concorso o successivamente all’iscrizione all’iscrizione periodica nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo. (Comma 17 octies dell’art 1 del DL 126/99, convertito nella legge 159/99 come modificato dal D.L.73/2021.).

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

I docenti di cui al punto 1) possono presentare, avendo i requisiti, la domanda di Utilizzazione e di Assegnazione Provvisoria senza alcun vincolo.

I docenti di cui al punto 2) invece non possono presentare per tre anni domanda di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria o anche ricoprire incarichi a tempo determinato in un’altra classe di concorso o altro ruolo.

Per quanto riguarda il vincolo triennale ( prima di 5 anni) per le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie, dal combinato disposto del comma 17 octies dell’art.1 del DL 126/2019 e della nota ministeriale n.18372 del 14 giugno, sono state previste per le operazioni relative al 21/22, 4 deroghe:
a) Per i docenti che godono dei benefici di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/92 sopravvenuti, come indicato per i trasferimenti ( vedi sopra).
b) Per i docenti in situazione di esubero e di soprannumero.
c) Per i docenti padri/madri di un figlio/a di età inferiore a tre anni ( art.42 bis DL 151/2001), questi docenti potranno chiedere altresì l’assegnazione temporanea. L’età del figlio è al 31 dicembre dell’anno relativo alle operazioni di mobilità annuale.
d) Per i docenti coniugi conviventi di militare o di categoria equiparata trasferito d’ufficio, ai sensi delle leggi 266/1999 e 86/ 2001.

Non sappiamo se il prossimo anno, per quanto riguarda le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie, in fase di rinnovo del Contratto triennale delle Utilizzazioni e delle Assegnazioni provvisorie, saranno previste ulteriori deroghe per i docenti vincolati.

Maturazione del triennio di servizio effettivamente prestato nella scuola di titolarità

Per la maturazione del triennio, sono utili, solo in caso di soprannumero, gli anni di servizio prestati in altra sede diversa da quella di titolarità, non sono utili invece gli anni prestati in utilizzazione e assegnazione provvisoria, ai sensi delle 4 deroghe indicate, né il periodo trascorso in aspettativa senza assegni.

Nuovi vincoli per la mobilità dei docenti (comma 2, lettera F, art. 58 DL 73/21)

I docenti che otterranno la titolarità a seguito di trasferimento o di passaggio di cattedra o di ruolo in ambito comunale, provinciale, interprovinciale sia che abbiano espresso una preferenza puntuale ( singola scuola) sia che abbiano espressa una preferenza sintetica ( distretto, comune, provincia nei trasferimenti interprovinciali) non potranno chiedere il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo nel triennio successivo.

Il vincolo triennale non sarà applicato ai docenti che beneficiano di una delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI, ( Sistema delle Precedenze), laddove essi abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto subcomunale dive si applica la precedenza.
Il vincolo non si applica anche ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti per una preferenza espressa.( Art. 22 comma 4 lettera a) del CCNL del 19.04.2018, art.2 del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 come ora modificato dal DL 73/2021.
I nuovi vincoli triennali dovrebbero applicarsi non per la mobilità 22/23, per la quale resterebbero in vigore ancora i vincoli di cui all’art.2 del CCNI del 6.3.2019, ma dovrebbero partire dalla mobilità relativa all’anno scolastico 23/24.
Vedremo cosa sarà stabilito nell’ambito del rinnovo del CCNI triennale sulla mobilità 22/25.