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Benefici per il personale che assiste un soggetto disabile grave

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Con la circolare n. 28 del 28 febbraio 2012, indirizzata ai propri dipendenti, ma che per i suoi contenuti è di sicuro interesse per tutto il personale dipendente, l’Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo derivante dalle recenti modifiche legislative introdotte in materia dall’art. 4 del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119, riguardante i benefici per il personale che assiste un soggetto affetto da grave disabilità ed, in particolare, il congedo straordinario retribuito e il congedo non retribuito per gravi motivi familiari.
Per quanto concerne il congedo straordinario retribuito previsto dal D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, la circolare riassume gli aspetti principali: i soggetti aventi diritto, i presupposti e le modalità per la fruizione. In particolare, evidenzia quelli che sono alcuni casi particolari:la nuova norma esclude il diritto alla fruizione alternativa del beneficio da parte di più familiari, con l’unica eccezione dei genitori; tuttavia, può verificarsi l’ipotesi di fruizione successiva del congedo qualora, per il decesso o l’insorgenza di patologie invalidanti o qualsiasi altra causa, venga a mancare il soggetto a cui la legge riconosce il diritto in via prioritaria. 
“In tal caso – spiega l’Inps – il congedo potrà essere concesso ad un altro familiare del disabile secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge, tuttavia, nella durata complessiva di due anni, dovranno essere computati i periodi già fruiti per assistere la stessa persona”.
Inoltre, in assenza di contraria previsione legislativa, resta confermata la possibilità per lo stesso lavoratore di assistere più familiari disabili, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge per ciascuno di essi e delle altre condizioni previste. In tale caso – precisa l’Istituto – “il limite complessivo di durata del congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti”.
Sempre in riferimento al congedo straordinario, è anche da tener presente che:

– nel periodo fruito in maniera continuativa si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all’interno di esso;
–   il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie
–  il congedo concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa.

A proposito del congedo non retribuito, l’Inps ricorda che tale tipologia di congedo può essere richiesta dal dipendente in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale, della propria famiglia anagrafica (ad esempio, del convivente stabile), dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile anche se non conviventi (vale a dire il coniuge e i seguenti parenti entro il 2° grado e affini entro il 1° grado: i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle) per un periodo non superiore a due anni (in modo continuativo o frazionato) nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tra i suddetti motivi può rientrare l’assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado in condizione di disabilità, anche non riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992). Alla circolare l’Inps ha allegato anche tutta la modulistica aggiornata.