L’esame di maturità si chiude con un esito negativo, lo studente decide di trascinare il Ministero dell’Istruzione e la scuola davanti ai giudici amministrativi, ma il TAR Veneto conferma: la bocciatura è legittima e ampiamente motivata. È quanto stabilito dalla sentenza n. 1892/2026 della Sezione Quarta del TAR Veneto, depositata il 5 ottobre 2026, che ha respinto il ricorso presentato da un alunno dell’ultimo anno di un istituto tecnico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing.
Al termine dell’anno scolastico 2025/2026, il giovane si era visto attribuire un voto finale inferiore alla soglia minima di promozione di 60/100, resa obbligatoria dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 62/2017. Ritenendo ingiusto l’esito negativo – anche alla luce delle valutazioni positive conseguite nel corso degli studi – lo studente, assistito dal proprio legale, aveva impugnato i verbali della Commissione d’esame.
Nel ricorso venivano contestate presunte violazioni delle direttive ministeriali sulla conduzione del colloquio orale (disciplinate dal D.M. n. 13/2026 e dall’O.M. n. 54/2026). In particolare, la difesa sosteneva che la Commissione non avesse avviato la prova con la riflessione del candidato sul proprio percorso, non avesse analizzato le esperienze PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), né discusso le prove scritte, omettendo di motivare il giudizio negativo sulla base del curriculum e dell’impegno scolastico complessivo.
I giudici amministrativi hanno giudicato infondate le doglianze dello studente. Il Collegio ha richiamato il valore fidefacente dei verbali d’esame, nei quali la Commissione ha formalmente attestato di aver svolto tutte le fasi previste dall’ordinanza ministeriale e di aver tenuto conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. Tali attestazioni ufficiali non possono essere messe in discussione mediante semplici congetture.
In merito alla presunta carenza di motivazione, il TAR ha ricordato come la giurisprudenza consolidata riconosca alla valutazione espressa tramite punteggio numerico e griglie predeterminate la capacità di sintetizzare adeguatamente il giudizio tecnico-discrezionale dei docenti. La Commissione aveva infatti adottato una griglia di criteri analitici articolata su quattro indicatori e specifici descrittori con intervalli di punteggio conseguibili.
A pesare in modo decisivo sulla decisione dei giudici è stata la ricostruzione analitica delle gravi insufficienze emerse durante il colloquio. Come verbalizzato dalla Commissione, lo studente ha manifestato «importanti e diffuse carenze» in tutte e quattro le discipline d’esame:
Anche il “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità” dell’alunno è stato formalmente giudicato come “limitato”.
A nulla è servito il credito scolastico maturato nel triennio. Sommando il punteggio dei crediti ai risultati delle prove scritte e dell’orale, la votazione complessiva è rimasta al di sotto della soglia minima di 60/100, rendendo la bocciatura un atto vincolato ai sensi di legge.
Il TAR Veneto ha perciò rigettato il ricorso, disponendo comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della natura degli interessi coinvolti.