In questi giorni gli uffici scolastici provinciali stanno procedendo con la definizione dell’organico dell’autonomia 2026/2027 delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione. A tal proposito ci scrive una docente X, titolare in provincia di Milano, chiedendo come, quando e a chi vanno assegnate le cattedre orario esterne che si sono determinate ex novo per l’anno scolastico 2026/2027. La docente X ci specifica che la sua scuola ha emanato un comunicazione interna del seguente tenore: ” Si comunica che con la determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2026-2027, risultano costituite per la Scuola Secondaria XXXXX le seguenti cattedre orario esterne assegnate ai seguenti docenti, in quanto ultimi in graduatoria di Istituto“. La docente X ci chiede se è tutto legittimo o se invece tale la procedura non è corretta.
La procedura utilizzata dalla scuola XXXXX della provincia di Milano non è affatto corretta, anzi non tiene per nulla conto della normativa vigente. L’unica cosa corretta fatta è quella di comunicare, per un atto di normale trasparenza, l’organico dell’autonomia 2026/2027 comprensivo delle cattedre orario esterne in stesso comune o anche in comuni diversi. In questa fase dell’anno scolastico non poteva il dirigente scolastico definire delle assegnazioni di cattedra per l’anno successivo e senza tenere conto dell’organico di fatto. Vediamo di capire come si procede in caso di COE ex novo nell’organico di una scuola.
È importante specificare che nel CCNI mobilità 2025-2028, all’art.8, comma 2, è scritto che sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.
Quindi si comprende bene che durante la composizione degli organici alcune scuole cedono delle ore ad altre scuole in cui c’è uno spezzone di almeno 9 ore per formare una cattedra oraria esterna di nuova istituzione. Ecco che in alcune scuole si formano COE (Cattedre Orario Esterne) di titolarità con completamento di ore in altre scuole dello stesso comune o anche di comuni diversi. Queste COE di nuova istituzione nell’organico dell’autonomia non sono poche, possiamo dire che sul piano nazionale abbiamo alcune decine di migliaia di COE ex novo per l’anno scolastico 2026/2027.
Particolarmente importante risulta essere l’art.11, comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, perché spiega bene a chi e come viene assegnata la COE ex novo.
La norma riferita al suddetto comma 8 dispone che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico (2025/2026), tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2026, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Quindi appare evidente che la scuola XXXXX della provincia di Milano non possa, prima degli esiti della mobilità, sulla base di una graduatoria di Istituto redatta in aprile 2026, stabilire chi dovrà ricoprire la COE generata ex novo. Si tratta di un errore che non tiene conto di alcuni passaggi normativi di assoluta importanza.
È utile specificare che è di primaria importanza il tenere conto nel suddetto aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto al 31 agosto 2026 delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028. Nel comma 3 del succitato art.13 del CCNI mobilità, è chiaramente specificato che in riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dell’art.13 sulle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).
Per quanto detto, appare chiaro che per una COE con completamento nello stesso comune di titolarità, partecipano anche i docenti che sono stati esclusi dalle graduatorie per una precedenza riferita al comma 2 dell’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028.