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26.02.2026

Mobilità 2026, il docente che è stato soddisfatto su COE ci resta negli anni successivi salvo un riassorbimento automatico

La docente X che per l’anno scolastico 2025/2026 aveva avuto un trasferimento volontario sulla scuola A in cattedra oraria esterna con completamento orario nella scuola B, ci chiede se anche per il prossimo anno scolastico, il 2026/2027, resterà nella COE o, se invece, essendo prima in graduatoria le spetterà un cattedra tutta interna alla scuola A. In buona sostanza la docente X spera di avere una cattedra 18 ore nella scuola A e mandare nella COE l’ultimo in graduatoria di Istituto. Possiamo rispondere alla docente X che è stata soddisfatta nella COE a domanda volontaria per l’anno scolastico 2025/2026, con l’articolazione della cattedra su due Istituti, A e B, dislocati in comuni diversi, che rimarrà, salvo assorbimento automatico per posti disponibili all’interno della scuola di titolarità, nella COE tra comuni diversi come aveva volntariamente richieso nella domanda di mobilità 2025/2026.

Normativa di riferimento sulle COE

Il combinato composto tra l’art.11 commi 2 e 3 del CCNI mobilità 2025-2028 e l’art.11 comma 5 sempre del CCNI mobilità specifica che I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno farne apposita domanda.

Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

In buona sostanza è bene sottolineare, proprio ai sensi dell’art.11 comma 2 del CCNI mobilità 2025-2028, che Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest’ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Proprio per quanto specificato nel suddetto comma 2, la docente X solo in caso si liberi un posto nella scuola A (per il pensionamento di un docente della stessa classe di concorso oppure per il trasferimento in uscita di un collega della medesima classe di concorso, o ancora per una maggiore disponibilità dell’organico…) potra essere riassorbito automaticamente come titolare della scuola A senza necessità di completamento. Nel caso invece non si dovessero avere motivi di riassorbimento, la docente X resterà per obbligo nella COE scelta in fase di trasferimento 2025/2026 anche in caso se, per l’anno scoalstico 2026/2027, il completamento orario fosse diverso da quello dell’anno scolastico precedente, così come specificato dal comma 5 dell’art.11 del CCNI mobilità 2025-2028.

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