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Cattedre orario esterne: titolarità con 6 ore su tre scuole, ambiti diversi, distanti oltre 30 chilometri

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Stavolta ariva una notizia che per i docenti della scuola pubblica ha un sapore particolare: potremmo dire “dolce-amaro”.

Stiamo parlano delle cattedre orario esterne, quelle che non fanno perdere titolarità ma a un prezzo che potrebbe essere alto.

A fornire la notizia è stato il quotidiano ItaliaOggi, che parla di “via libera del ministero dell’istruzione alla costituzione di cattedre orario esterne anche tra ambiti diversi”, con “l’amministrazione centrale che “ha autorizzato tutti gli ambiti territoriali provinciali, tramite gli uffici scolastici regionali, ad effettuare i completamenti delle cattedre orario esterne (le cosiddette Coe) anche tra ambiti diversi”.

La notizia rientra nella decisione del Miur di cercare di salvaguardia la titolarità dei docenti di ruolo e, nel contempo, agevolare la creazione di oltre 15mila nuove cattedre (da organico di fatto a diritto) previste per trasferimenti e immissioni in ruolo dell’estate 2017.

“Il provvedimento – continua ItaliaOggi – sarà utile in modo particolare in sede di compilazione dell’organico di fatto” e “non fa altro che applicare la normativa vigente in fatto di cattedre costituite con spezzoni ubicati in comuni diversi. Il vincolo dell’ambito, che era stato introdotto quest’anno, infatti, da una parte non garantisce il criterio di vicinanza tra scuole (vi sono alcuni ambiti che si estendono su territori che arrivano ad oltre 3 mila chilometri quadrati) e dall’altra esclude la possibilità di costituire cattedre con scuole vicine se ubicate in ambiti diversi che confinino tra loro”.

Si è cercato, in questo modo, di salvaguardare anche l’ordinanza 191/97, che riguarda le scuole secondarie di I grado, la quale all’articolo 6 da una parte vieta la possibilità di costituire cattedre tra più di due comuni dicersi: «Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni». Le indicazioni, tuttavia, negli ultimi anni, anche “a causa del forte calo demografico” registrato nei territori dell’entroterra, erano state spesso aggirate.

Allo stesso tema era dedicato, prosegue ItaliaOggi anche l’ordinanza 332/96, che all’articolo 7, prevede la salvaguardia del “criterio di vicinanza all’istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d’istituto. In tale operazione, recita l’ordinanza, dovrà essere tenuto presente sia il territorio del comune, che dove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all’orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali”.

 

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“Esaurite le precedenti operazioni, continua l’ordinanza, si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 chilometri. Il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, spiega l’ordinanza, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole”.

Ora, il problema è che tali indicazioni ministeriali risulterebbero ancora in “vigore essendo incorporate in un provvedimento che si atteggia a vero e proprio regolamento”, ma “ciò nonostante, nel corso degli anni la prassi ha disatteso in parte le regole contenute nelle ordinanze consentendo, di fatto, la costituzione di cattedre orario anche su tre comuni e individuando la sede di titolarità anche su spezzoni di sole 6 ore”.

È il caso, quest’ultimo, di tante cattedre assegnate nelle province campane. Dove, in particolare, segnalano alla Tecnica della Scuola alcuni sindacalisti locali, ai docenti di matematica della secondaria di primo grado, rimasti con sole sei ore, è stata concessa la possibilità di non perdere la titolarità. Ma pagando a caro prezzo l’opportunità loro fornita dall’ex Provveditorato agli studi: insegnare, almeno per un anno scolastico, anche in altri due istituti. Non sempre vicini e facilmente raggiungibili.

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