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Cessazioni dal servizio, proroga e revoche: entro il 21 gennaio per il personale interessato dalle novità normative

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Con la legge 24/12/2007 n. 247 sono state apportati importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008, il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.

La legge n. 247 dello scorso 24 dicembre, infatti, ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario, insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.

Per meglio organizzare le procedure il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio o di revoca, limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, è stato prorogato al 21 gennaio 2008.

Ulterirori chiarimenti in merito sono sopraggiunti dal Ministero con la nota prot. n. 362 del 9 gennaio 2008, in cui si precisa che la recente normativa dà la possibilità di presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di età nel 2008, unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.

La nota mette in evidenza che, invece, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57 anni (la legge n. 247/2007 non ha alcun riflesso sul personale della scuola che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2007), e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima, non maturando diritto al trattamento pensionistico, come d’altro canto già stabilito dalla legge n. 243/2004.

 
La nota prot. n. 362 del 9 gennaio 2008 è visionabile dal box “Approfondimenti” da dove è possibile scaricare anche la citata nota prot. n. 286 dell’8 gennaio 2008