Fra le decisioni importanti da assumere all’inizio di ogni anno scolastico assume particolare rilevanza l’organizzazione dell’orario di servizio del personale ATA che deve rispondere alle finalità e agli obiettivi indicati nell’offerta formativa di ogni singola istituzione.
Il personale ATA, secondo le disposizioni contrattuali, deve prestare, come regola 36 ore settimanali suddivise in sei ore giornaliere da svolgere in orario antimeridiano, oppure anche pomeridiano in relazione alle attività didattiche programmate nell’offerta formativa e il DSGA lo comunica al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico, adotta il piano delle attività, elaborato dal DSGA, dopo averne verificata la congruenza rispetto al PTOF ed espletato le procedure, previste dall’art. 30 del CCNL 2019/2021, relative ai criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, affidando la responsabilità della puntuale attuazione al DSGA.
In relazione al piano delle attività il servizio può essere distribuito in 5 o 6 giorni e possono essere adottate le seguenti tipologie di orario in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti nel PTOF:
• Orario di lavoro flessibile
• Orario plurisettimanale
• Turnazioni
Stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica.
Fermo restante che vanno prese in considerazione le eventuali necessità del personale legate a motivi di salute o a legge 104/92.
Qualora dovesse rilevarsi una maggiore intensità delle attività o particolari necessità di servizio, è adottato un orario plurisettimanale osservando i seguenti criteri:
• Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
• Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico;
• Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
In merito ai criteri da seguire nell’adozione della turnazione va tenuto presente che:
• Si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
• La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
• L’adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
• All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
• Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica.