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Chi può fare domanda di utilizzazione nella fase della mobilità annuale?

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Il 20 luglio scadono i termini di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dell’ infanzia e primaria. Dal 24 luglio al 2 agosto tocca ai docenti della secondaria.

Chi può fare domanda di utilizzazione nella fase della mobilità annuale 2017-2018? Per rispondere a questa domanda, bisogna esaminare l’art.2 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018.

a) I docenti soprannumerari rispetto all’organico della scuola di titolarità oppure in soprannumero su ambito o provincia; b) i docenti trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati prioritariamente e obbligatoriamente nella precedente scuola di titolarità o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità o nelle scuole dell’ambito sub-comunale che comprende la precedente scuola di titolarità (in caso di grandi Comuni) o, qualora non esistano posti richiedibili nel comune di precedente titolarità, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità; c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI della mobilità 2017/2018 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; d) i docenti che hanno cessato il servizio ma che hanno chiesto il mantenimento, con tempo parziale, del servizio e non hanno ritrovato più la loro sede di titolarità; e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia e nei limiti dell’esubero; f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola, nonché i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA ovvero corsi serali, nonché i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;  g) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno; h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di educazione fisica e musicale degli artt.43 e 44 della legge 270/82.

Infine possono chiedere anche utilizzazione gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione; gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186; I docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) che, per continuità didattica, chiedono la conferma negli insegnamenti specifici dei licei musicali, compresi coloro che sono in servizio in un liceo musicale, pur titolari in altra provincia.