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Chiarimenti sulla riunione preliminare della commissione esami di Stato

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Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, facendo seguito alle tante segnalazioni inerenti alla possibile nomina del personale di potenziamento, da parte dei dirigenti scolastici, già in sede di partecipazione alla riunione preliminare della commissione esami di Stato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ribadisce che:

1) secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 252/2016, art. 11, comma 3 e 4 in relazione alle sostituzioni o utilizzazione di docenti in servizio presso gli istituti di secondo grado, la funzione di sostituzione spetta, nel caso di commissario esame di Stato, non al singolo dirigente scolastico, ma al Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.

2) per il primo grado, in assenza di orientamenti più recenti, occorre richiamare quelli precedenti e tornare a citare l’art. 185 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994). Seguendo l’impostazione del legislatore, la partecipazione alla commissione potrebbe essere effettuata, anche nel caso di sostituzioni, unicamente da docenti della disciplina curriculare compresa tra le materie oggetto d’esame ( in tale prospettiva, un docente della classe di concorso A043 non potrebbe essere sostituito con un docente della classe di concorso A019).

Va ricordato che un’interpretazione differente darebbe luogo anche ad una violazione della legge 107/2015 e lascerebbe spazio ad eventuali ricorsi che potrebbero pregiudicare anche il buon esito giuridico degli esami di Stato, posto che anche il singolo studente potrebbe facilmente obiettare riguardo l’illegittima formazione della composizione dell’organo collegiale.

Pertanto, è opportuno evitare, soprattutto in occasione della delicata fase della costituzione delle commissioni, momenti creativi privi di copertura normativa che possano dar luogo ad inutili contenziosi ed attenersi alla prudente applicazione delle sole norme vigenti.