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Aggiornato il 26.08.2025
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Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: le regole valgono anche per i docenti, attenti a come ci si esprime nei social

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è bene che docenti e personale Ata ricordino che il loro contratto di lavoro prevede anche il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il codice è contenuto nel DPR 62 del 2013, con le integrazioni apportate 10 anni dopo con il DPR n.8 del 2023.

Il codice, si legge nell’articolo 1 del provvedimento “costituisce una specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità” e, al momento della assunzione in servizio deve essere consegnato a ogni dipendente.
Preliminarmente il Regolamento ricorda che ogni dipendente deve osservare la Costituzione, “servendo la Nazion e con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa”.

Le regole da seguire non sono molte, ma sono tutte finalizzate a trasmettere agli utenti dei servizi pubblici una immagine corretta della Amministrazione e ad evitare che i dipendenti possano agire per interessi personali o comunque in modo contrario ai principi di efficacia ed efficienza ai quali si deve sempre ispirare l’azione amministrativa.

E così, per esempio, si sottolinea che il dipendente “non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio” e che “nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni”.
Una regola importante riguarda l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni su atti che possano in qualche misura coinvolgere gli interessi propri o quelli di propri parenti.
Il caso più frequente riguarda le delibere che possono essere adottate dagli organi collegiali: è possibile, per esempio, che il consiglio di istituto debba affidare un incarico o comunque accogliere una richiesta di un soggetto esterno: in questo caso se la decisione riguarda un proprio parente è indispensabile che il dipendente si astenga; potrebbe anzi essere opportuno chiedere che di tale astensione si faccia menzione nel verbale, in modo che ne resti traccia per evenienza futura.

Molto importante sono le regole contenute nell’articolo 4 relative ai regali: in proposito, infatti, il codice evidenzia che “il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali”.
In un comma successivo si chiarisce anche che per regalo di modico valore si intende un regalo di valore non superiore ai 150 euro.

Di particolare rilievo sono anche le disposizioni relative ai rapporti con il pubblico.
L’articolo 11 prevede che”salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.
Nel 2023, anche in relazione alla diffusione di nuovi strumenti di comunicazione, il Regolamento è stato ampliato ed è stato chiarito che “nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente deve usare cautela affinché le sue opinioni non siano attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione”.
Non solo ma il dipendente deve anche “astenersi da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, decoro o immagine dell’amministrazione”.

Va chiarito che questo non significa che non si possano esprimere valutazioni critiche o negative nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle disposizione normative o amministrative poste in essere dagli organi responsabili. Le critiche si possono fare ma devono essere svolte con linguaggio appropriato e non offensivo.

L’articolo 16 del Codice affronta la questione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme in esso contenute.
Ed ecco cosa dice: “La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni”.

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