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Aggiornato il 21.07.2025
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Coldplay kiss cam, quando la vita privata diventa pubblica: i pericoli per i dipendenti della scuola nell’era dei social

Lara La Gatta

L’episodio che ha visto protagonista Andy Byron, amministratore delegato della società americana Astronomer, offre uno spunto importante per riflettere su un tema che riguarda da vicino anche il mondo della scuola: i rischi legati ai comportamenti extralavorativi quando diventano virali sui social.

Byron, immortalato in un atteggiamento intimo con l’amante (una sua sottoposta) durante un concerto dei Coldplay, è stato sospeso e poi costretto alle dimissioni dopo che il video è diventato di dominio pubblico. L’azienda ha motivato la decisione richiamandosi al dovere dei leader di mantenere standard elevati di condotta e responsabilità, anche al di fuori dell’ambito lavorativo.

Se questo vale per un amministratore delegato, tanto più dovrebbe far riflettere chi lavora nella scuola, un ambiente dove la reputazione personale e l’integrità sono parte integrante della professionalità.

Il peso della reputazione per chi lavora nella scuola

I dipendenti della scuola, dirigenti, docenti, educatori e ATA, rappresentano un punto di riferimento etico e comportamentale non solo per gli studenti, ma anche per le famiglie e per la comunità. Il loro ruolo si estende spesso oltre le mura scolastiche. Per questo motivo, comportamenti discutibili, anche se avvenuti nel tempo libero e in contesti del tutto privati, possono avere ripercussioni sulla credibilità professionale e sulla serenità dell’ambiente lavorativo.

L’avvento dei social network ha moltiplicato i rischi: un gesto, una parola, una foto o un video possono rapidamente diventare virali e trasformarsi in un “caso”. Non importa se l’episodio è stato travisato, ingigantito o decontestualizzato: nel momento in cui diventa di dominio pubblico, chi lavora nella scuola rischia di doverne rispondere, quantomeno sotto il profilo disciplinare o d’immagine.

Dal privato al professionale: quando scatta il rischio

Quali sono, dunque, i comportamenti extralavorativi che possono mettere a rischio un dipendente della scuola? Non si parla solo di reati o di comportamenti palesemente contrari alla legge, ma anche di condotte che possono apparire incoerenti rispetto ai valori educativi che si è chiamati a trasmettere.

Tra gli esempi più ricorrenti:

  • Commenti offensivi o inappropriati pubblicati online.
  • Frequentazioni o comportamenti ritenuti “scandalosi” agli occhi della comunità.
  • Partecipazione a eventi o manifestazioni in contrasto con il ruolo educativo.
  • Espressioni pubbliche che possono ledere la dignità della professione (insulti, esibizionismo, eccessi documentati sui social).

Un video virale, una foto equivocabile, un post fuori luogo possono far nascere dubbi sulla serietà, sull’equilibrio e sull’idoneità a mantenere un ruolo educativo.

I confini della libertà personale

Va ricordato che ogni lavoratore ha diritto alla propria vita privata. Tuttavia, chi lavora nella scuola non può ignorare che la sua condotta personale ha inevitabilmente una ricaduta sulla percezione pubblica del proprio ruolo.

Anche i tribunali hanno spesso ribadito che, quando un comportamento extralavorativo compromette il rapporto di fiducia con l’istituzione scolastica o crea un danno d’immagine alla scuola, può giustificare provvedimenti disciplinari, se non addirittura la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi più gravi.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social è entrato a pieno titolo nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, a seguito delle modifiche introdotte dal D.p.r. 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno scorso.

Tra le modifiche apportate, sono stati introdotti l’art. 11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche e l’art. 11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

Uso delle tecnologie informatiche

Il nuovo art. 11-bis prevede le seguenti misure:

  • l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione
  • l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale
  • il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati
  • i dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile
  • al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali
  •  è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.

Uso dei social

Queste le regole contenute nell’art. 11-ter alle quali tutti i dipendenti pubblici dovranno attenersi:

  • nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza
  • in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale
  • le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale
  • i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

La lezione: prudenza e consapevolezza

Il caso di Andy Byron ci insegna che oggi nessuno è veramente “invisibile” nella propria vita privata. I social non dimenticano e, soprattutto, non fanno sconti. Per chi lavora nella scuola questo significa adottare sempre un atteggiamento di sobrietà e discrezione, anche nel tempo libero.

Non si tratta di rinunciare alla propria libertà, ma di esercitarla con intelligenza e senso di responsabilità, consapevoli che, nell’era della viralità, ogni comportamento può trasformarsi da fatto privato a caso pubblico in pochi clic.

“I leader devono stabilire lo standard nella condotta e nella responsabilità” ha scritto l’azienda americana. Per chi lavora nella scuola, questo non è solo un principio aziendale: è una parte stessa della missione educativa.

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