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Comandi e collocamenti fuori ruolo

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Nuove regole sui comandi e sui collocamenti fuori ruolo per effetto della circolare n. 101, emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 31 marzo 2000.  Pertanto, ad esempio, il personale che ha avuto il collocamento fuori ruolo o il comando con effetto dal 1° settembre 1999, perderà la titolarità della sede dopo il prossimo 31 agosto, nel caso in cui permanga nella posizione di collocato fuori ruolo o di comandato anche nell’anno scolastico 2000/2001.
La pronuncia ministeriale è intervenuta a fare chiarezza circa i termini di mantenimento della sede di titolarità da parte del personale distaccato presso enti e associazioni con compiti diversi da quelli abituali. Si tratta, in primo luogo, di quei docenti e dirigenti scolastici, collocati fuori ruolo (art. 26, comma 8°, della legge 448/98), che prestano servizio presso l’amministrazione centrale e periferica con compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica. Alla stessa categoria di lavoratori appartengono anche coloro che sono stati assegnati presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti così come pure quei docenti e dirigenti scolastici in forza presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Tale personale per poter usufruire del collocamento fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova, che coincide generalmente con l’anno di servizio prestato immediatamente dopo l’immissione in ruolo. Per quanto riguarda il personale comandato, invece, si tratta di docenti o dirigenti scolastici che prestano servizio presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, oppure presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico (art. 26, comma 10°,  della legge 448/98).