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Aggiornato il 09.02.2026
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Come diventare docente? Il reclutamento negli anni: la costante resta il precariato “istituzionalizzato”, quando nasce?

Laura Bombaci

Fare l’insegnante non è più una professione attrattiva“, “Non vale la pena guadagnare così poco dopo anni lontani da casa, di titoli, CFU, precariato e supplenze”: quante volte abbiamo sentito queste frasi risuonare sui social o fuori? Il mestiere del docente appare oggi sempre più bistrattato, con quella che appare una contraddizione: diventare insegnante sembra un percorso sempre più tortuoso, ma allo stesso tempo meno remunerativo, dal punto di vista sociale ed economico. E la precarietà aumenta: i docenti supplenti della scuola pubblica nell’ultimo decennio sono praticamente raddoppiati, passando (secondo quanto riferisce la Uil Scuola), da circa il 12% del 2015 a quasi il 25% del 2023, con un incremento quindi di circa 135.000 unità.

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Reclutamento docenti: precarietà istituzionalizzata praticamente da sempre

Ma cosa è cambiato negli anni? Come si diventava docente negli anni passati e cosa bisogna fare adesso per abilitarsi alla professione ed entrare in ruolo? Quali riforme hanno segnato la storia del reclutamento dei docenti in Italia? Vediamole insieme per fare un confronto. Ma prima due precisazioni:

  • Intanto, il reclutamento dei docenti non può essere sottoposto alla contrattazione: lo prevede il decreto legislativo 29/1993 sulla razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  • La Costituzione, all’articolo 97, prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. Per diventare docenti bisogna quindi sottoporsi ad un concorso; non viene comunque specificato necessariamente se tramite l’utilizzo di prove o meno.

Precariato, ecco quando nasce: i ruoli speciali transitori

La storia del reclutamento dei docenti in Italia è caratterizzata da una tensione costante tra l’affermazione del concorso pubblico come principio costituzionale e il ricorso sistematico a deroghe, sanatorie e procedure straordinarie. Queste politiche caotiche hanno creato nel tempo una situazione definita come “precarietà istituzionalizzata”. Già nel 1948 il D. Lgs. n. 1127 del 7 maggio (abrogato nel 2010) parla di “ruoli speciali transitori”.

Abilitazione all’insegnamento, la separazione dai concorsi

Con la legge del 15 dicembre 1955, n. 1440, l’abilitazione all’insegnamento viene “sganciata” dai concorsi. L’abilitazione all’insegnamento, divenuto requisito necessario per la partecipazione ai concorsi a cattedre, si sarebbe potuta conseguire tramite il superamento di un “esame di Stato” a cui potevano accedere laureati e/o diplomati.

Nel 1957 con il DPR n. 1303, nascono le abilitazioni “didattiche”, rivolte a insegnanti non abilitati con almeno cinque anni di servizio nell’ultimo decennio, che possono ottenere l’abilitazione in seguito a un’ispezione e a una prova.

Il merito distinto: prima forma di carriera per i docenti?

C’è da sottolineare che negli anni si è parlato anche di “merito distinto” per gli insegnanti, una sorta di premio per tutti i docenti che avessero avuto ottimi risultati nelle prove concorsuali; si tratta di una embrionale forma di differenziazione di carriera in quanto consentiva la promozione anticipata. Specificamente, fornisce la possibilità, per un massimo di due volte nell’arco della vita lavorativa, di anticipare di tre anni il passaggio alla classe di stipendio superiore. Questo passaggio è altrimenti ottenuto in base all’anzianità di servizio, e comporta un relativo aumento di stipendio.

Questa “usanza”, già introdotta in epoca di riforma Gentile, viene messa in atto nel 1958, quando viene introdotto un concorso specifico per esami scritti e orali per il “merito distinto”. Tuttavia, ci fu poca partecipazione da parte dei candidati.

Scuola di massa e nascita delle GAE

Negli anni Sessanta, poi, si parla di scuola di massa: la politica si concentra sulla sistemazione quantitativa degli aspiranti docenti, senza elaborare un piano lungimirante per un personale insegnante qualificato.

Il vero punto di non ritorno nelle politiche di reclutamento è considerata la legge Bellisario n. 603/1966. In quegli anni, infatti, si verifica la prima grande operazione di immissione in ruolo ope legis (per effetto di legge) della storia repubblicana, con l’immissione in ruolo di tutti i docenti abilitati in servizio nella scuola media (oltre 40.000).

Poi, con la Legge n. 1074/1971 vengono introdotti gli incarichi a tempo indeterminato, i “corsi abilitanti” e le Graduatorie Permanenti. Queste liste su base provinciale includono docenti abilitati che avevano prestato servizio non di ruolo, e riservavano il 50% delle cattedre vacanti per l’assorbimento in ruolo.

Nel 1973 si realizza poi l’immissione in ruolo ope legis più massiccia della storia scolastica italiana, stabilizzando circa 200.000 insegnanti e riducendo il tasso di precariato dal 45,6% al 22%. La legge n. 463/1978 introduce poi l’istituto delle “graduatorie provinciali ad esaurimento” (GAE).

Come scrive Magni, al conseguimento dell’abilitazione veniva ora collegata l’iscrizione in una graduatoria “ai fini dell’immissione in ruolo”, costruendo un intricato labirinto nel quale non si sarebbe più trovata la via d’uscita. Basta pensare che nel 1978 l’83% dei docenti di ruolo era stato immesso senza concorso.

Con la Legge n. 270/1982 si tenta di risolvere nuovamente il problema del precariato (che era risalito), con l’immissione in ruolo dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, sancendone la (seppur provvisoria) soppressione.

Con la legge n. 124/1999 vengono poi reintrodotte le graduatorie permanenti, organizzate su base provinciale e suddivise in fasce, usate sia per le supplenze annuali sia per le assunzioni a tempo indeterminato (il 50% dei posti). Questa riattivazione porta a un nuovo aumento del precariato scolastico.

Doppio canale, al via concorsi per soli titoli

Con il decreto legge 6 novembre 1989, n. 357 inizia a fare capolino per la prima volta una possibilità di doppio canale. L’articolo 2 parla di “concorso per soli titoli” accanto a quelli classici, per il 50% dei posti.

La nascita delle SSIS e delle Gps

Poi, un punto di svolta: nel 1990, con la Legge n. 341, vengono introdotte le Scuole per la Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), corsi post-lauream biennali e abilitanti gestiti dalle università. Questi percorsi vengono attivati solo nell’a.a. 1999/2000. Inoltre, si stabilisce che il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell’indirizzo seguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.

L’esame finale ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Nel 1999, poi, vengono istituiti corsi abilitanti riservati per coloro che avevano svolto almeno 360 giorni di servizio nell’ultimo decennio, rappresentando una sanatoria generica rispetto al percorso più lungo delle SSIS.

Nascono in questo periodo le Gps, le graduatorie provinciali di supplenza, previste dall’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, costituite poi con l’Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, formate da:

  • una prima fascia di personale abilitato
  • una seconda fascia di personale non abilitato.

Addio SSIS, benvenuto TFA “disciplinare”

La Legge Moratti, la n. 53/2003, contiene un progetto di riforma mirato a riorganizzare la formazione iniziale dei docenti, che deve avvenire tramite lauree specialistiche ad accesso programmato nelle università e concludersi con un esame abilitante. Questo progetto viene successivamente abbandonato.

Le SSIS hanno vita breve: scompaiono nel 2008, ad abolirle l’allora ministra dell’Istruzione Mariastella Gelmini (D. Lgs 25 giugno 2008, n. 112).

Nello stesso periodo compare il TFA, Tirocinio Formativo Attivo, inizialmente per abilitarsi all’insegnamento per la scuola secondaria. Ricordiamo che lo scorso 21 settembre è morto Giunio Luzzatto, uno dei fautori delle SSIS, che mirava a superare, come scrive Tuttoscuola, il pregiudizio gentiliano che bastasse la sola laurea per saper insegnare.

Con il Decreto n. 249/2010 il Ministero delinea due tipologie di percorsi formativi per l’insegnamento:

a) per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 del MIUR, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale con accesso a numero chiuso programmato, a cui segue un ulteriore anno di formazione denominato TFA (Tirocinio Formativo Attivo).

Nel 2013, con il D.M. n. 81 sono istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) (o TFA “speciale”), rivolti a docenti con contratto a tempo determinato che avevano prestato servizio per almeno tre anni tra il 1999-2000 e il 2012-2013, per conseguire l’abilitazione, aboliti nel 2018.

La Buona Scuola di Renzi: tirocini retribuiti triennali post concorso

Impossibile non menzionare la legge 107/2015, la cosiddetta riforma della Buona Scuola di Matteo Renzi. Viene approvato un piano straordinario di immissione in ruolo di quasi centomila insegnanti precari (in prima battuta dovevano essere 150mila!). Il Governo è delegato a riformare il sistema di formazione iniziale e di accesso, confermando l’istituzione di concorsi nazionali regolari e un tirocinio retribuito triennale post-concorso. Questo intervento mira a superare le anomalie strutturali, a partire dalla precarietà istituzionalizzata, che hanno caratterizzato la storia del reclutamento.

Cosa prevede?

  • Il conseguimento di una laurea magistrale (all’interno della quale vanno acquisiti almeno 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche);
  • La partecipazione a un concorso per l’assunzione, con contratto di tirocinio retribuito a tempo determinato di durata triennale;
  • Il conseguimento, al termine del primo anno di contratto, del diploma di specializzazione (che si presume “abilitante” in quanto titolo valido per insegnare nelle scuole paritarie);
  • Dopo ulteriori due anni di tirocinio, la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio.

Il Decreto 24 CFU: la laurea non basta più per insegnare alla secondaria

Il D.M. 616/2017 parla di 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento alla secondaria. Il requisito specifico dei 24 CFU per l’accesso ai concorsi è divenuto effettivo con il decreto delegato del 2017 (D.Lgs. 59/2017). In questo decreto si parla però di fase transitoria, fino al 31 dicembre 2024, entro cui sono comunque ammessi a partecipare ai concorsi coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU.

Il TFA diventa specializzazione per il sostegno

A partire dal terzo ciclo formativo, il TFA diventa semplicemente un requisito per specializzarsi come docente di sostegno agli alunni con disabilità certificato, come è stato bene esplicitato nel DM 92/2019.

La nascita delle Gps e dell’algoritmo

Poi, a partire dall’anno scolastico 2020-21, le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo vengono informatizzate. L’Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, in particolare, consente la nascita dell’algoritmo.

Le GPS sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate all’attribuzione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Abilitazione all’insegnamento, arrivano i 60 CFU

Nel 2023 cambia la formazione iniziale per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con il DPCM 4 agosto 2023 in attuazione della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Dl 36.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento. Il regime transitorio è fissato al 31 dicembre 2024.

Concorsi docenti Pnrr, tre bandi in tre anni

Nel 2023 è stato pubblicato il primo bando di concorso per assumere docenti, sulla base delle indicazioni del Pnrr. Nel 2024 il secondo, nel 2025 ne uscirà un terzo. Il target PNRR? 70mila unità.

Specializzazione sul sostegno, i corsi Indire paralleli al TFA

In attuazione del decreto interministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, previsto dall’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, vengono istituiti nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, organizzati da Indire, paralleli al TFA. Si tratta di corsi rivolti esclusivamente ai docenti che hanno svolto tre annualità di didattica speciale oppure hanno completato un corso specializzante all’estero.

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