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Compenso per le ore eccedenti l’orario di cattedra

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Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Giuseppe Fiori, ha emanato una circolare (prot. n. 697) che prevede il pagamento del compenso, per ore eccedenti prestate in classi collaterali da docenti con contratto a tempo indeterminato, per l’intera durata dell’anno scolastico.

La circolare è stata emanata in risposta ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione Generale della Regione Puglia dai dirigenti scolastici che richiedevano un parere autorevole in merito alla citata questione.
In altre parole, il docente con contratto a tempo iindeterminato, che presta servizio per ore eccedenti d’insegnamento dovrà essere retribuito per l’intero anno scolastico e non già fino al 30 giugno.

Ciò perché, in attesa di nuove norme pattizie, la disciplina è regolata dall’art. 28 del Ccnl del 24 luglio 2003. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 10/4/1987, n. 209, e all’art. 3 comma 10 del D.P.R. 23/8/1988, n. 399, richiamati nell’art. 70 del Ccnl del 4/8/1995.
Nel caso in cui non sia possibile assegnare le ore eccedenti ai docenti a tempo indeterminato, il personale con contratto a tempo determinato sarà retribuito fino al 30 giugno.