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Concorso docenti 2018 abilitati, 180 giorni di servizio: i chiarimenti

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Come scritto in precedenza, nella giornata dell’8 marzo, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le prime FAQ sul concorso docenti 2018 riservato a chi è in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione sul sostegno. Si tratta di una prima tranche di quesiti con risposta, a cui seguirà una seconda che verrà pubblicata a breve, per tentare di soddisfare i dubbi dei candidati.
A proposito di dubbi: uno dei più ricorrenti dall’apertura della piattaforma per la candidatura riguarda quello relativo al servizio di 180 giorni, che si badi bene, non è requisito di partecipazione, ma titolo valutabile.

180 giorni di servizio entro il 22 marzo

Ci sono diverse FAQ che esplorano questo punto. Focalizziamoci proprio su queste.
Intanto, bisogna sottolineare come per essere valido il servizio di 180 giorni, è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018, anche se la domanda di partecipazione viene inoltrata prima. Condizione necessaria, è che il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto.

180 giorni continuativi

Data la pluralità di situazioni dei candidati, è bene inoltre chiarire cosa si intende per 180 giorni continuativi. Pertanto, per soddisfare tale richiesta, è necessario:

– un unico contratto o la proroga dello stesso, che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.

– Oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e poi trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 giorni.

– Infine, nel caso il servizio sia stato prestato senza interruzioni dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.

Le assenze incidono sul conteggio dei 180 giorni?

Altro punto importante riguarda i giorni di assenza dei candidati. Infatti, c’è la FAQ specifica che risponde alla domanda se, nel caso di assenze, queste vanno ad influire sui 180 giorni. La risposta fornita dal Miur è la seguente: “Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale“.
Quindi, seppur in forma un po’ nebulosa, la risposta sembrerebbe che, nel caso le assenze siano riconducibili a malattia, congedo maternità e parentale, tali giorni non devono essere conteggiati ai fini dei 180 giorni di servizio.

Nel dubbio meglio dichiarare tutti i titoli

Un suggerimento che arriva direttamente dalle FAQ, riguarda i dubbi dei candidati per dichiarare i titoli. Infatti il Miur specifica che il “candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE”.

Ciò vuol dire che, a meno di palesi valutazioni da parte del candidato, in caso di dubbi, è meglio inserire tutti i titoli che si posseggono. A decidere della validità saranno le commissioni.

Ricordiamo che si sono aperti il 20 febbraio i termini per inoltrare su Istanze Online le domande di partecipazione per il concorso docenti abilitati 2018. C’è tempo fino alle 23.59 del 22 marzo.

 

Così si svolgeranno le prove

La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.

Concorso

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Prova orale non selettiva

I candidati – così come segnala la Flc Cgil in una scheda sul proprio sito – saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali

Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.

Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti

La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.

La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.

Punteggio della prova orale

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.