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Concorso docenti, Bussetti vuole modificare il FIT. Ma per il momento il reclutamento non cambia

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Nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto richieste di chiarimento in merito ai prossimi concorsi a cattedra, sulle norme per il reclutamento, non più chiare come qualche mese fa. La “colpa” è da attribuire al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che nelle ultime settimane ha ribadito a più riprese, l’intenzione di voler intervenire sul reclutamento dei docenti, specie per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per il Ministro, infatti, bisognerebbe modificare, se non abolire il percorso FIT, introdotto dal decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017.

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna norma di abrogazione o un intervento legislativo in cantiere, che spieghi realmente le possibili modifiche.

Pertanto, in attesa di conoscere il futuro di questi interventi sul reclutamento, ricordiamo cosa prevede la legge attualmente, sia per i docenti abilitati che per i non abilitati.

 

FIT annuale per gli abilitati

Il percorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione prevede la partecipazione dei docenti ad un concorso “semplificato” e l’immissione al terzo anno FIT:

Infatti, l’art.17, comma 3, lettera b) del d.lgs. 59/2017, specifica che in modo chiaro e preciso, che ciascun docente può partecipare alla procedura in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

Se invece il docente di ruolo fosse stato abilitato in altra classe di concorso avrebbe potuto concorrere per tale classe di concorso o anche per quella di ruolo (in altra regione), sempre ai sensi dell’art.17, comma 3, lettera b), ed entrare in una graduatoria di merito regionale da cui essere, secondo lo scorrimento della GMRE, ammesso direttamente ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT.

Ricordiamo che già è stato espletato il primo concorso riservato ai docenti abilitati nel 2018, che ha portato alcune regioni alla pubblicazione della GMRE nei tempi utili all’assunzione per quest’anno scolastico, mentre molte altre regioni, che non sono riuscite a pubblicare in tempo (entro il 31 agosto), hanno la possibilità di pubblicare le graduatorie ed accantonare i posti fino al 31 dicembre 2018. Tali vincitori, pertanto, saranno assunti nel 2019 ed inizieranno dal terzo anno FIT. Il prossimo concorso di questo tipo, ammesso che ancora esisteranno tali regole, dovrebbe essere bandito non prima della primavera del 2019, per un’eventuale assunzione in ruolo dei candidati nel 2020.

A tal proposito, ricordiamo che recentemente il Miur ha trasmesso una nota a tutti gli USR in cui viene spiegato come sarà articolato il percorso annuale FIT. Riportiamo la nota dell’USR Calabria a titolo d’esempio: LEGGI LA NOTA SUL FIT ANNUALE

 

Concorso riservato a non abilitati con 3 anni di servizio

Il decreto alla Buona scuola del 2017, prevede però un’altra procedura riservata, stavolta per chi non è abilitato, ma ha svolto 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni (180 giorni all’anno scolastico o servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami).

Tali candidati, potranno partecipare in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale (la cadenza di tali concorsi è biennale a partire da quella del 2018), per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Una volta superato il concorso semplificato, i candidati accedono al primo anno del percorso FIT, ma saranno esonerati dalla frequenza del secondo anno, mentre saranno dirottati direttamente al terzo anno di FIT.

Per quanto riguarda il primo anno, i soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione come previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.59 del 13 aprile 2017.

 

FIT ordinario per laureati non abilitati

Il FIT, al completo, è così articolato:

 il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (tirocinio diretto 250 ore), con oneri a carico del MIUR e momenti di tirocinio nelle scuole (tirocinio indiretto 150 ore), finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, con  e

 il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e l’inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni).
È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno effettuate.

 il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

Il concorso per accedere al FIT

Il concorso non abilitati, al momento, dovrebbe prevedere due prove scritte e una prova orale:

– La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso.

– La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.

– La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e per la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.

– Per quanto riguarda il sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione.

 

Requisiti per accedere

Per accedere al concorso che porterà all’inserimento nel FIT i requisiti sono i seguenti:

– Titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17: vai all’applicazione della FlcCgil)

– 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

E’ bene segnalare che per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) non è richiesto il possesso dei 24 CFU.

Ricordiamo a tal proposito, che anche la questione dei 24 CFU è strettamente legata alle possibili modifiche del reclutamento. Infatti, i 24 CFU potrebbero passare da requisito d’accesso alle prove concorsuali ordinarie a titolo aggiuntivo. Questa testata ha raccolto a tal proposito le lamentele degli aspiranti docenti che già avevano acquisito i 24 CFU.