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24.01.2026

Concorsi: non basta il superamento delle prove agli ammessi con riserva

Gli ammessi con riserva alla procedura concorsuale che hanno poi superato positivamente le prove possono essere considerati vincitori di concorso?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 32831/2025) ha fatto chiarezza sulla questione.

Il fatto

Un docente era stato ammesso con riserva al concorso, in forza di un provvedimento cautelare del Tar, poi confermato nel merito.

Nel frattempo, sosteneva brillantemente le prove, risultando vincitore del concorso.

Se non che, la decisione del Tar veniva ribaltata in appello dal Consiglio di Stato, che affermava la legittimità dell’esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto non in possesso dell’abilitazione richiesta.

Il docente – che era stato immesso in ruolo e poi depennato dalla graduatoria – veniva dichiarato decaduto dalla nomina in ruolo.

I motivi del ricorso

Il docente impugnava il provvedimento, sostenendo che l’aver superato il concorso equivaleva al riconoscimento della sua capacità di insegnamento e – in estrema sintesi- al conseguimento di un’abilitazione.

Pertanto, seppure al momento della sua partecipazione difettava tale requisito, il superamento della procedura concorsuale avrebbe dovuto sanare tale mancanza.

Rappresentava inoltre che nel frattempo (e prima ancora della fine del concorso) aveva conseguito i 24 crediti formativi che gli mancavano presso l’Università di Teramo.

La parola alla Cassazione

Va premesso che la causa ha avuto una vicenda processuale piuttosto contrastata, in quanto in primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso, respinto però in sede di appello.

Il quesito che la Corte si trovava ad affrontare era se considerare sanante il superamento del concorso oppure ritenere che l’assenza di un requisito indispensabile per partecipare al concorso non poteva essere colmata col conseguimento postumo di tale requisito e col superamento delle varie prove concorsuali.

La decisione

La Corte ha osservato che se è vero che “una procedura concorsuale è certamente selettiva sotto il profilo del merito”, è anche vero che “essa delimita la platea dei candidati già nel momento in cui sono posti determinati requisiti di accesso, che permettono di parteciparvi a certi soggetti e non ad altri”.

La portata dell’art. 4 del d.l. n. 115 del 2005

L’art. 4, co. 2-bis, del d.l. n. 115 del 2005 dispone che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Il docente- sulla base di tale principio- riteneva pertanto di considerarsi abilitato a tutti gli effetti.

Di diverso avviso è stata la Corte, secondo cui era comunque indispensabile il possesso dei titoli per partecipare al concorso.

Tale principio si applica anche nel caso in cui una legge successiva (com’è avvenuto nel caso in specie) abbia poi trasformato la graduatoria concorsuale in graduatoria a scorrimento, con conseguente assunzione di tutti gli idonei fino al termine di validità delle graduatorie.

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