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28.09.2026

Congedo 24 mesi per i docenti, non si maturano le ferie. Con il congedo parentale, invece i docenti maturano le ferie

I docenti in congedo parentale o in congedo straordinario 24 mesi per assistenza al familiare con art.3, comma 3 della legge 104/92, maturano sempre le ferie? Questa la domanda che ci viene posta da una docente con incarico annuale che potrebbe richiedere sia il congedo parentale per i figli, sia il congedo straordinario 24 mesi per assistenza al genitore in stato di gravità. La risposta è molto semplice: “Con il congedo parentale si maturano le ferie, mentre con il congedo straordinario 24 mesi le ferie non vengono maturate.

Congedo parentale per i docenti

Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32 , comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.

Una delle novità della legge di bilancio 2026 è certamente la modifica dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 che estende l’accesso al congedo parentale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fino ai 14 anni di età del figlio.

La legge n.199 del 30 dicembre 2025, nota come legge di bilancio 2026 include nel suo articolato diverse disposizioni che, a vario titolo, interessano la genitorialità. In particolare esaminando con attenzione il comma 219 dell’art.1 della suddetta legge di bilancio 2026, troviamo scritto quanto segue: ” Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) all’articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
c) all’articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»;
d) all’articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

In buona sostanza significa che il congedo parentale anche per i docenti, oltre che per il personale Ata, viene esteso fino all’età di compimento dei 14 anni del figlio, o in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al compimento del quattordicesiomo anno dall’ingresso del minore in famiglia. La medesima estensione anagrafica fino ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibile (in modo continuativo o frazionato) per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo.

È utile ricordare che il congedo parentale per entrambi i genitori con figli entro il quattordicesimo anno di età viene retribuito generalmente nel seguente modo:

1. per i primi 30 giorni c’è una retribuzione del 100%;

2. per i successivi 8 mesi la retribuzione è del 30% .

Se invece il congedo obbligatorio di maternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2023 ma entro il 31 dicembre 2024 viene retribuito nel seguente modo:

  1. per i primi 30 giorni c’è una retribuzione del 100%;
  2. per i successivi 30 giorni con una retribuizione all’80% , solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino, al 30% se fruito tra i 7 e i 14 anni;
  3. i restanti sette mesi con retribuzione al 30%.

Se invece il congedo obbligatorio si è concluso dopo il 31 dicembre 2024 viene retribuito nel seguente modo:

1. per i primi 30 giorni c’è una retribuzione del 100%;

2. per i successivi 2 mesi con una retribuizione all’80% , solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino, al 30% se fruito tra i 7 e i 14 anni;

3. i restanti sei mesi con retribuzione al 30%.

Congedo straordinario 24 mesi

È bene sapere che ai sensi dell’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.

Nel 2013, l’attuale Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, esprime un importante “Parere” sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, precisamente sulla computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica. Nello specifico è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013.

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