Recentemente è stata introdotta un’importante novità in materia di congedi parentali.
Con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022) nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che, in una coppia omogenitoriale femminile, sia genitore intenzionale e risulti iscritta come tale nei registri dello stato civile.
Secondo la Corte, nelle coppie omogenitoriali femminili è possibile individuare una figura equiparabile al padre nelle coppie eterosessuali, distinguendo:
Anche la madre intenzionale ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio di:
Le istruzioni operative della circolare INPS n. 122/2022 si applicano anche alla madre intenzionale e sono state riepilogate con messaggio del 7 agosto 2025:
Durante il congedo di paternità obbligatorio spetta:
Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il diritto vale solo per le astensioni dal lavoro iniziate da tale data in poi, con il rispetto degli adempimenti di legge.