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Congedo parentale, per il figlio minore di 12 anni retribuzione intera nei primi 30 giorni

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Il congedo parentale richiesto da un docente entro i 12 anni del figlio deve essere retribuito al 100% nei primi 30 giorni di fruizione.

Così ha deciso il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 4 settembre, andando anche contro un parere ARAN del 2016, secondo il quale i primi 30 giorni di congedo parentale, alla luce del decreto legislativo n.80/2015, devono essere retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino. Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.

Il Tribunale di Grosseto, invece, estende la retribuzione intera fino al 12° anno di età del bambino. Secondo il giudice, infatti, l’art. 12 del CCNL Scuola introduce una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del T.U. in forza della quale i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino. Viene così valorizzata ai fini della pienezza della retribuzione la condizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo.

Sempre per il Tribunale, l’art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno di sei anni. Il che comporta necessariamente che i primi 30 gg sono

retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino, decorsi i quali – per il comparto scuola – l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, spetta indipendentemente dal reddito individuale e per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima terzo, come detto). Infine, solo per coloro che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito, il congedo continuerà ad essere indennizzato nella predetta percentuale dai 6 agli 8 anni del bambino, mentre nessuna retribuzione spetta per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.