
È importante sapere che i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il corrispettivo periodo di prova, potranno usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti scolastici potranno provvedere, a loro spese, alla copertura degli oneri previdenziali.
Normativa congedo anno sabbatico
Ai sensi dell’art.26, comma 14 della Legge 448/1998, che specifica la possibilità, per i soli docenti e Dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova per l’immissione in ruolo, di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, si colloca l’anno sabbatico (un anno scolastico ogni 10 anni). Come suddetto e specificato, per i periodi di congedo sabbatico i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali. Per cui a livello economico il permesso non verrà retribuito, mentre a livello giuridico l’anno non sarà calcolato per la progressione di carriera e in oltre non verrà calcolato il punteggio dell’anno di servizio e della continuità per la mobilità e le graduatorie di Istituto. Il Ministero dell’Economia e Finanza, in un’apposita nota del 26 aprile 2000, ha specificato che l’aspettativa istituita dalla norma in oggetto possa considerarsi come una tipologia aggiuntiva di quella per motivi di famiglia e di studio già prevista dall’ art.24 del C.C.N.L. 4/8/1995 e pertanto vada anch’essa ricondotta, come quest’ultima, nell’ambito della disciplina di carattere generale stabilita dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3, per l’aspettativa per motivi di famiglia, salvo le innovazioni introdotte dal legislatore. Ciò posto, esprime l’avviso che il periodo di aspettativa in oggetto, come disposto dal citato art. 69, non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali, con le modalità stabilite dall’ art. 5 del D.L.vo 16/9/1996, n. 564.
Periodo sabbatico per docenti
La norma di legge per richiedere, da parte dei docenti, periodi sabbatici, è, come suddetto, l’art.26, comma 14 della legge 448 del 23 dicembre 1998, in cui è specificato che la durata massima della richiesta è quella di un anno scolastico. Per cui un docente, pare sottointeso possa chiedere anche uno, due o sei mesi di congedo non retribuito per espletare una fase di aggiornamento/formazione.
Il periodo richiesto ritarda la progressione di carriera per lo scatto stipendiale, ma se è un periodo inferiore ai 6 mesi, salva l’anno scolastico dal punto di vista del punteggio di anzianità per la mobilità.