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Consigli di Istituto, dopo tre anni le componenti docenti, ata e genitori, si rinnovano attraverso regolari elezioni

È utile ricordare che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria in una domenica e lunedì del mese di novembre 2025. La data precisa della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.

Numero dei candidati per lista

Facendo l’esempio delle liste di candidati al Consiglio di Istituto di un Liceo, possiamo dire che le liste si suddivideranno per categorie: 1) quella dei docenti; 2) quella del personale Ata; 3) quella dei genitori. Le suddette tre categorie sono liste che seguono una componente del Consiglio di Istituto che resta in carica per un intero triennio. Nello specifico saranno eletti, tra le liste dei docenti, 8 candidati, tra le liste del personale Ata, 2 candidati, tra le liste dei genitori, 4 candidati.

Poi c’è l’elezione degli studenti, che ha una scadenza annuale e quindi si ripete ogni anno. Tra tutte le liste studentesche c’è la disponibilità di eleggere 4 candidati.

Quindi in totale il Consiglio di Istituto 2025-2028, che resterà in carica per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, sarà composto da 19 componenti, di cui 18 eletti e uno di diritto. Il componente di diritto che entrà a fare parte del Consiglio di Istituto è il dirigente scolastico, poi ci saranno 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti e 2 componenti del personale ata.

Nelle liste dei docenti potranno candidarsi al massimo fino a 16 insegnanti, in quella dei genitori e studenti fino ad un massimo di 8 candidati e per le liste ata fino ad un massimo di 4 candidati.

Come si vota e quante preferenze si indicano

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Per cui solo il personale ata ha l’obbligo di indicare una sola preferenza, mentre docenti, genitori e studenti, potranno indicare fino a due preferenze.

Quante firme per presentare la lista

Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Attribuzione dei posti dopo lo scrutinio

Come disposto dai commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 44 della circolare ministeriale 215 del 15 luglio 1991, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Calcolo dei seggi

Immaginiamo che in una scuola si presentino, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, tre liste docenti con 16 candidati per lista. Potranno essere eletti 8 docenti in tutto. Vediamo come si attribuiscono questi 8 seggi.

Se la Lista I ha totalizzato 100 voti, la Lista II 40 voti e la Lista III 25 voti, bisognerà dividere progressivamente i voti della lista per 1,2,3,4,5,6,7,8 in modo tale da ottenere:

Lista I: 100-50-33,34-25-20-16,67-14,34-12,5

Lista II: 40-20-13,34-10-8-6,67-5,7-5

Lista III: 25-12,5-8,34-6,25-5-4,16-3,6-3,125

A questo punto si prendono in ordine decrescente i primi 8 quozienti calcolati: 100, 50, 40, 33,34-25-25-20-20 , siccome cinque quozienti appartengono alla Lista I e due solo alla Lista II, uno alla Lista III, siginfica che 5 posti vanno alla Lista I, 2 posti vanno alla Lista II e un posto alla Lista III. All’interno delle liste saliranno in Consiglio di Istituto i primi 5 docenti con maggiore numero di preferenze della Lista I, i primi 2 docenti della lista II e il primo per numero di preferenze della Lista III.

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