Home Attualità Consiglio di Stato: richiudete tutte le scuole aperte dal Tar Umbria

Consiglio di Stato: richiudete tutte le scuole aperte dal Tar Umbria

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Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della Regione Umbria ha annullato l’effetto della sospensiva del Tar che aveva invece ordinato l’apertura di tutti i Nidi e le scuole d’Infanzia dei Comuni Rosso-Covid della provincia di Perugia e i due di Terni (Amelia e San Venanzo).

Dunque chiusura come da ordinanza della Regione fino al 21 febbraio ma apertura di strascichi organizzativi di polemiche e soprattutto di altre falle di incertezze e di smarrimento. 

«Impossibile non soffermarsi sul gran caos di questa situazione, – si legge sul sito del comune di Perugia – ci siamo dovuti adeguare a provvedimenti quantomeno discutibili, che hanno generato queste evidenti criticità e che hanno scaricato ancora una volta su di noi e sulle famiglie tutto il peso di scelte poco chiare. Domani si torna a chiudere le scuole e con esse i servizi connessi, mense e trasporti su tutti, generando un balletto che davvero non fa onore alle istituzioni e penalizza i destinatari di queste decisioni, ovvero le bambine e i bambini e i servizi socio educativi in genere».

Il Consiglio di Stato, scrive Il Messaggero, ha accolto il ricorso ritenendo le misure individuate dalla Regione adeguate alle esigenze e nella direzione della «assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale». In merito alle conseguenze della chiusura sulla sfera lavorativa per le famiglie ha ritenuto che siano «largamente mitigate se non del tutto eliminate per effetto del sostegno economico riconosciuto alle famiglie interessate per l’accudimento dei figli». Il riferimento è al così detto bonus “baby sitter” che la Regione ha messo in campo sabato scorso con tre milioni.

Come si ricorderà un gruppo di genitori sera rivolto al Tar per ottenere la riapertura delle scuole dell’infanzia e degli asili, ritenendo valide le ragioni di una  mamma: “Accoglie l’istanza di sospensione monocratica e, per l’effetto, sospende nei confronti della ricorrente, l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio-educativi per l’infanzia”.