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12.02.2026

Mobilità 2026, la laurea triennale che dà accesso a quella magistrale non può dare ulteriore punteggio rispetto alla laurea quinquennale aggiuntiva

Un docente X, che è regolarmente inserito nelle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, ci chiede se può avvalersi del punteggio di una seconda laurea magistrale aggiuntiva suddividendo il punteggio in 3 punti per la laurea triennale L-9 (Ingegneria Industriale) e ulteriori 5 punti per la laurea magistrale LM 31 (Ingegneria Gestionale) ottenuta tramite accesso dalla triennale L-9.

Normativa di riferimento 2026/2027

La risposta al quesito è molto semplice, il docente X non può ottenere gli 8 punti complessivi, tre per la laurea triennale e altri cinque per la laurea magistrale, in quanto la LM 31 è scaturita da un accesso dovuto dal conseguimento della triennale L-9. Per cui il docente X ha convenienza a dichiarare solamente la laurea magistrale per ricevere 5 punti, sempre se questa laurea magistrale sia aggiuntiva alla laurea che ha dato accesso all’insegnamento per la classe di concorso di titolarità.

A tal proposito conviene ricordare che, secondo quanto specificato dalla nota 12 alla tabella valutazione dei titoli per la mobilità volontaria e d’ufficio, il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

È importante ricordare che per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle
arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, è previsto un punteggio di 5 punti in graduatoria di Istituto, mentre per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, è previsto un punteggio di 3 punti.

Vale la pensa specificare, sempre per quanto previsto dalla suddetta nota 12, che il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzoinfanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

  • ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
  • ai docenti titolari della classe di concorso A56 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del decreto-legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Punteggio laurea aggiuntiva nei passaggi professionali

Nella fattispecie di un passaggio professionale di ruolo, dalla scuola primaria alla secondaria, la docente titolare alla scuola primaria con titolo di accesso il diploma magistrale conseguito nel 1996, che vuole fare domanda di passaggio di ruolo alla secondaria di II grado, può dichiarare le due lauree in suo possesso (Scienze della Formazione Primaria e psicologia) che sono titoli conseguiti oltre il titolo di accesso al ruolo della primaria che è appunto il diploma magistrale conseguito nel 1996. Per cui nella sezione titoli generali della domanda di passaggio di ruolo, può dichiarare di possedere le 2 lauree ( Scienze della formazione primaria e psicologia) e quindi avere riconosciuti 12 punti di titoli, 6 punti per ogni laurea aggiuntiva al titolo di accesso all’attuale ruolo.

A tal proposito ricordiamo che per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, spettano 6 punti per titolo.

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