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Crediti formativi in materia di sicurezza

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Il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede il “riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Nel merito ‘qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore’.

Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”. Nel caso che il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il datore di lavoro “deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente” o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.

In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione (punto 10 Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).