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Decreto GaE: chi deve presentare la domanda?

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Il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, trasmesso dalla nota prot. n. 999 del 9 aprile 2014, riguarda esclusivamente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo ed i trasferimenti da una provincia all’altra, mentre con successivi provvedimenti saranno dettate istruzioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.

Le GaE avranno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e saranno utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Dalle stesse graduatorie saranno inoltre conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV fascia), potrà così chiedere:

a. la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria,

b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Nel modello di domanda, da trasmettere tramite Istanze on-line, dovranno essere dichiarati, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, i titoli culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, che è fissata al 10 maggio 2014. Riguardo al termine iniziale per la presentazione della domanda, notiamo che il decreto riporta la data del 10 aprile, mentre la nota di accompagnamento riferisce il 14 aprile, indicando invece il 10 aprile come data per perfezionare la registrazione.

Ad ogni modo, entro il 10 maggio, oltre alla domanda, devono essere trasmesse, questa volta in modalità cartacea (con raccomandata A/R o con consegna a mano), direttamente all’ufficio territoriale della provincia prescelta, le seguenti certificazioni:

– certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;

– titoli artistici-professionali di cui all’art. 3 comma 3 del presente decreto;

– servizi di cui all’art. 2 comma 5 del decreto.

Seguiranno tempistiche diverse, che saranno successivamente comunicate, lo scioglimento delle riserve e l’inserimento dei titoli di specializzazione per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la data di scadenza dei termini ed in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (il riferimento è alla specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente e al diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori).

Per quanto riguarda la conferma dell’iscrizione con riserva, debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare  i titoli valutabili.

Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presenteranno il modello 1 saranno cancellati definitivamente dalla graduatoria.

Il decreto precisa che l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.