Le deroghe al vincolo della mobilità devono sempre essere debitamente documentate a supporto di quanto autodichiarato nell’allegato G per la fruizione delle deroghe dei docenti beneficiari ai sensi dell’art.2, comma 6 del CCNI mobilità 2025-2028. A specificare quanto stiamo affermando c’è una recentissima sentenza del Tribunale del Lavoro di Crotone che annulla la domanda di mobilità di un docente di scienze motorie che aveva tentato di utilizzare la deroga alla mobilità per avere fruito dei permessi di congedo straordinario ex art.42 del d.lgs. 151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave. La sentenza di cui stiamo parlando è quella emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone n. cronol. 10222/2025 del 07/11/2025.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Crotone ha accolto totalmente le tesi del docente ricorrente, che si era rivolto a La Tecnica della Scuola per una consulenza del caso specifico. In buona sostanza abbiamo indirizzato il docente ricorrente specificando che la deroga al vincolo triennale di mobilità oltre all’allegato G deve essere supportata da una documentazione volta a sostenere il diritto alla fruizione del beneficio della deroga dichiarata.
Il docente ricorrente si era visto superare, per un solo punto di differenza, nel trasferimento richiesto da un docente concorrente della medesima classe di concorso e che richiedeva la stessa tipologia di trasferimento e le stesse sedi, quindi gli abbiamo consigliato di fare un accesso agli atti all’ufficio scolastico di Crotone per verificare se il docente trasferito avesse realmente diritto alla fruizione della deroga ai sensi dell’applicazione dell’art.42 del d.lgs.151/2001 in tema di congedo straordinario per assistenza ad un parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui ai punti precedenti della suddetta normativa.
Dall’accesso agli atti il docente ricorrente ha potuto riscontrare che la domanda era molto lacunosa nella documentazione prodotta proprio in relazione al beneficio della deroga. In buona sostanza il docente trasferito aveva compilato la domanda di mobilità in modo superficiale e con numerosi errori sia nella compilazione dell’istanza e in particolare negli allegati.
Sull’illegittimità della deroga al vincolo triennale della mobilità del docente trasferito, il giudice del lavoro del tribunale di Crotone cita l’art.2, comma 6 del CCNI mobilità 2025-2028, prevede in modo assolutamente chiaro che l’istante produca, contestualmente alla domanda di mobilità, la documentazione / certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante.
Nel caso in specie il suddetto docente , che si avvaleva della deroga ex art.42 del d.lgs.151/2001 per assitere un parente entro il terzo grado convivente, non aveva documentato la convivenza e nemmeno il grado di parentela con l’assistita, ma cosa più grave non aveva mai fruito dei permessi del congedo straordinario 24 mesi per assistere il parente bisognoso.
La sentenza condanna alle spese l’Amministrazione, ordiando l’immediato trasferimento del docente ricorrente nel medesimo posto assegnato illegittimamente al docente trasferito e lo restiuisce alla precedente titolarità in altra provincia. Tale sentenza non ha ricevuto nessuna opposizione in appello ed è stata, per la sua chiarezza, quindi applicata in modalità definitiva.