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Dichiarazioni a mezzo stampa: cambiano le regole per docenti e Ata

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A volte capita che un dipendente pubblico subisca, o pensi di subire, un torto dall’Amministrazione per cui lavora e conseguentemente si difenda , legittimamente, esprimendo, sempre nei limiti della correttezza e del dovuto senso civico, delle valutazione nel merito della questione e anche diffondendo la notizia ai sindacati e alla stampa. 
Nella scuola, dove il contenzioso è all’ordine del giorno, questo capita spesso . 
Talora queste valutazioni critiche vengono maldigerite dall’apparato (dirigenti scolastici, uffici regionali e così via); in alcuni casi ci sono stati anche strascichi con azioni discplnari.
Va detto, invece, che qualsiasi valutazione critica e circostanziata non solo è un arricchimento per il buon funzionamento dell’Amministrazione, ma è persino pienamente legittima. 
Infatti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vigente dal 4 giugno 2013, all’art.12 comma 2 è scritto: “salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”
Cosa vuol dire questo? Che per esempio un insegnante pur astenendosi da dichiarazioni pubbliche, verbali o per mezzo stampa, offensive nei confronti dell’Amministrazione e diffamatorie nei confronti del proprio dirigente scolastico, può, anzi dovrebbe, diffondere informazioni, denunciando anche attraverso articoli nei giornali, il torto e l’abuso subito, a tutela dei diritti sindacali, propri e di tutto il personale scolastico. 
Ovviamente prima di arrivare a queste conclusioni , che dovrebbero rappresentare un’extrema ratio, si cerca di comprendere i motivi che hanno generato il danno e il deciso diniego al diritto presunto. 
In tal caso, si ricorda che il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, obbliga il dirigente scolastico a motivare immediatamente per iscritto il diniego alla richiesta del dipendente. 
Se tali motivazioni non dovessero essere date o non fossero convincenti, è legittimo (e ripetiamo addirittura doveroso), ricorrere alla diffusione di tali circostanze, anche a mezzo stampa, con il fine di avere un riconoscimento del torto subito. 
D’altronde in diverse occasioni, la giurisprudenza ha stabilito con chiarissime sentenze, che la violazione da parte del Ds, dei diritti esplicitamente stabiliti da norme legali o contrattuali, è considerata condotta antisindacale e se essa non dovesse cessare immediatamente, nemmeno dopo la sentenza del giudice del lavoro, allora potrebbe essere punita anche con la pubblicazione della sentenza sulla stampa.
Quanto detto è previsto dal codice penale e precisamente all’art.36. 
Quindi per la difesa e la tutela dei diritti sindacali del personale scolastico, è legittimo dare delle valutazioni di merito e questo può essere fatto, con tutto il buon senso necessario, anche attraverso l’informazione pubblica, senza il rischio di incorrere in sanzioni di alcun genere.