La Corte costituzionale interviene su una delle questioni più delicate del sistema pensionistico del personale della scuola e dichiara incostituzionale il limite massimo di 70 anni previsto per il trattenimento in servizio dei dipendenti che non hanno ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Con la sentenza n. 125, depositata il 14 luglio 2026, i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del Testo unico della scuola (D.Lgs. n. 297/1994), nella parte in cui consente la permanenza in servizio “non oltre il settantesimo anno di età“, senza considerare gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa pensionistica.
La vicenda nasce dal ricorso di una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, collocata a riposo pur non avendo ancora maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia.
La lavoratrice, assunta nel sistema contributivo, aveva chiesto di rimanere in servizio fino a 71 anni per raggiungere i requisiti pensionistici. L’amministrazione aveva respinto la richiesta applicando il limite dei 70 anni previsto dall’articolo 509 del Testo unico della scuola. La controversia è giunta fino alla Corte di cassazione che, attraverso il nuovo rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Secondo la Corte, il legislatore non può imporre un limite anagrafico fisso che impedisca al lavoratore di raggiungere i requisiti minimi per la pensione.
Richiamando una consolidata giurisprudenza costituzionale, i giudici ribadiscono che l’articolo 38 della Costituzione tutela il diritto del lavoratore a conseguire almeno il trattamento pensionistico minimo e impedisce che un dipendente pubblico venga collocato obbligatoriamente a riposo rimanendo contemporaneamente privo sia della retribuzione sia della pensione.
Per questo motivo la soglia dei 70 anni, rimasta immutata nel Testo unico della scuola, è stata ritenuta irragionevole perché non tiene conto del progressivo innalzamento dell’età pensionabile determinato dagli adeguamenti alla speranza di vita.
La Corte osserva che, con l’attuale sistema previdenziale, un lavoratore potrebbe essere costretto a lasciare il servizio prima di poter maturare il diritto alla pensione, creando un vuoto di tutela incompatibile con i principi costituzionali.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta che il personale scolastico che non abbia ancora raggiunto i requisiti pensionistici potrà essere trattenuto in servizio non solo fino ai 70 anni, ma fino all’età risultante dall’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
La Consulta ha infatti sostituito il limite rigido con una disciplina che collega il trattenimento in servizio “alla diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia“.
Nel comunicato diffuso contestualmente al deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale sottolinea che il trattenimento in servizio rappresenta un’eccezione alla regola del collocamento a riposo ed è finalizzato proprio a consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione.
Per questo motivo, spiegano i giudici, una soglia anagrafica scollegata dall’evoluzione dei requisiti pensionistici “appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo” e finisce per tradire la stessa finalità della norma, risultando intrinsecamente irragionevole.