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Diplomati magistrali in GaE: ne entrano altri 2.500 per decisione del Tar Lazio

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Ormai non ci sono più dubbi per i giudici amministrativi, i docenti con il diploma magistrale ante 2002 devono entrare, “obtorto collo” per chi non li vuole ammettere, nelle graduatorie ad esaurimento.

Dunque, altri 2.500 docenti in possesso del diploma magistrale entrano in GAE per decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che nell’udienza dello scorso 14 luglio sancisce il diritto di questi insegnanti ad accedere alle Gae nelle more della decisione di merito prevista per marzo 2017. Lo rende noto lo studio legale degli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti che hanno patrocinato 4 maxi ricorsi e portato a casa un ennesimo importantissimo risultato per i propri assistiti.

Così commentano la sentenza i legali Bonetti e Delia: “Avevamo previsto che, stante il rinvio della Plenaria, sarebbe stato difficile che il T.A.R. decidesse nel merito e per questo abbiamo imbastito una complessa strategia difensiva che ha portato all’immediato accoglimento dell’istanza di ammissione in GAE nelle more del merito che si terra a marzo 2017”. Quella del giudice amministrativo, secondo noi, è la sede naturale di questo contenzioso in quanto per anni, nel silenzio della legge, con provvedimenti autoritativi e non semplicemente datoriali, il MIUR ha ignorato l’esistenza dei diplomati magistrale relegandoli in III fascia di Istituto.

La scelta del T.A.R. Lazio di risolvere questi contenziosi, in questa fase, sin dalla fase cautelare, dimostra che l’orientamento sia oramai stabile e ci auguriamo che tale si confermi almeno sino all’attesa sentenza della Plenaria di novembre che, verosimilmente, non dovrebbe giungere prima del prossimo Natale. Innanzi a decisioni dei vari Tribunali sempre più contrastanti, la via del T.A.R. Lazio, al momento, appare più certa e stabile ed è per questo che abbiamo deciso di spostare parte del contenzioso pendente innanzi al Giudice del Lavoro al T.A.R. con risultati che, al momento, confermano la bontà della scelta.

Si tratta – commentano Bonetti e Delia – “di un nuovo e decisivo snodo della vicenda giacchè senza la conferma della giurisdizione in capo al Giudice amministrativo è impossibile una tutela collettiva di categorie così ampie di soggetti. Gli insegnanti, infatti, non potendo accedere alla giustizia del G.O. perchè troppo costosa, risulterebbero costretti a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita con gravissimi problemi di tenuta del nostro sistema”.

“Il riconoscimento dei diritti nel mondo della Scuola”, come ricordano i legali, “è largamente proveniente dalla tutela giudiziale solo nei confronti della quale i Governi si sono piegati”.

Ma cosa spetta a questi ricorrenti in attesa della decisione del merito che slitterà, come scrivono i legali, a dicembre 2016 ? Gli avvocati fanno sapere ai propri assistiti che: grazie alla cautelare, per giurisprudenza costante, spetta già sin dalla data di deposito delle ordinanze, la sottoscrizione di contratti a tempo determinato ed indeterminato sulla base del proprio punteggio, ed è falso che per ottenere gli incarichi serve, per forza, un’ottemperanza.

Quest’ultima – scrivono i legali – è stata necessaria solo sino a quando la giurisprudenza non aveva chiarito certi aspetti, ma oggi, sulla base dei nostri ricorsi accolti, il singolo USP deve conferire gli incarichi spettanti con effetto dalla data del deposito delle ordinanze. Astrattamente – continuano gli avvocati – chi ha il punteggio utile rientra nel c.d. turn over o fase zero. E’ questo il miracolo che grazie a questa complessa strategia siamo riusciti a compiere.

Ecco le sentenze

RG 1534/2016

RG 662/2016

RG 661/2016