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Dirigenti in Sicilia, Cga: “il concorso va ripetuto”

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Continua la “querelle” sul concorso per dirigenti scolastici che da una parte vede i vincitori del concorso del 2004 (mantenuti nell’incarico e nelle rispettive sedi fino all’espletamento della nuova procedura concorsuale, con inevitabili disagi per chi ritiene di non avere alcuna colpa nelle questioni che hanno portato all’annullamento del suddetto concorso) e dall’altra candidati che intendono tutelare la propria posizione.
Con l’ordinanza n. 81 dello scorso 28 gennaio, il Tribunale amministrativo siciliano – sezione di Palermo – aveva sospeso il provvedimento (decreto dell’Usr Sicilia prot. n. AOO.DIRSI.REG.UFF.245 dell’8 gennaio 2010) che avrebbe dovuto dare l’avvio alla rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22/11/2004, annullata dallo stesso Cga. Praticamente, il Tribunale, accogliendo la richiesta di un gruppo di candidati vincitori del concorso, aveva ritenuto illegittima la determinazione dell’Uffico scolastico regionale di procedere alla ripetizione delle prove scritte del concorso, in quanto secondo il Tar sarebbe stato sufficiente per eseguire correttamente le decisioni del Cga (Consiglio di giustizia amministrativa) provvedere soltanto alla rivalutazione di tutti gli elaborati scritti presentati dai concorrenti nel 2006, purché venisse mantenuto l’anonimato.
Adesso, con le ordinanze n. 399 e n. 400 dello scorso 27 aprile, il Cga della Sicilia, accogliendo i ricorsi in appello, ha annullato le ordinanze n. 81/2010 e n. 96/2010 con le quali il Tar di Palermo aveva di fatto sospeso il provvedimento di avvio del nuovo concorso e la nomina della nuova commissione.
Nella motivazione, il Cga della Sicilia dichiara che “appaiono interamente travisati i chiari contenuti della decisione emessa da questo Consiglio di Giustizia in sede di esecuzione di giudicato di cui costituisce ottemperanza il provvedimento oggetto della misura cautelare”. Accogliendo il ricorso, il Consiglio di giustizia amministrativa dispone, in riforma dell’ordinanza impugnata “la reiezione dell’istanza cautelare” proposta in primo grado: “l’Amministrazione Scolastica è tenuta a conformarsi alla decisione emessa in sede di esecuzione di giudicato, e, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza cautelare proposta in primo grado”.

Al dirigente dell’Usr Sicilia il compito, quindi, di fissare le nuove date per l’espletamento delle prove scritte del concorso.