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Divieto di fumo nelle scuole, nella segnaletica del divieto deve essere indicato il nome del responsabile preposto

Salute e sicurezza nelle scuole camminano parallelamente e per i dirigenti scolastici serve conoscere bene la normativa di riferimento per evitare di infrangere la legge. Nei locali della scuola è necessario applicare cartelli con l’indicazione del divieto di fumo e del nominativo del responsabile preposto al controllo del rispetto della normativa.

Nominativi responsabili preposti

È utile sapere che ai sensi dell’art.4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, sull’attuazione del divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno
apposti cartelli con l’indicazione del divieto stesso nonché l’indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare le infrazioni. Quindi appare chiaro che il nominativo del responsabile preposto all’osservanza del divieto, debba essere noto e conosciuto a tutti i dipendenti della scuola.

Il dirigente scolastico assegna formalmente l’incarico di controllo e vigilanza del divieto ad alcuni membri del personale, che diventano responsabili della segnalazione delle violazioni ed è lo stesso dirigente scolastico che deve garantire, in tutti i plessi della scuola e anche nelle pertinenze dell’Istituto, la corretta segnaletica e la divulgazione normativa antifumo, indicando i nominativi di tutti i preposti indivuati per il rispetto dell’importante normativa, promuovendo la tutela della salute di tutti i dipendenti e anche, ovviamente, degli studenti.

Divieto di fumo a scuola

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, in cui è stato stabilito il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, comprese le scale anti-incendio, e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole.

La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013  sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all’art.4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

La legge 128/2013, che aggiorna e implementa la legge anti-fumo del 2003 (nota come Legge Sirchia), vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola ( cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…)

Pena pecuniaria, per il ds è maggiore

Violare il divieto negli istituti scolastici si tradurrà in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione delle norme antifumo, non fanno rispettare le singole disposizioni o addirittura le infrangono, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

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