Un caso molto particolare: una docente di francese con disabilità fisica di una scuola media del torinese è stata licenziata nel 2023 dopo aver collezionato 1.096 giorni di assenza, praticamente tre anni. Come riporta Torino Today, secondo il Tribunale va risarcita di 24 mensilità e reintegrata.
Le motivazioni della sentenza che ha accolto il ricorso della donna, pubblicate nelle scorse settimane, ripercorrono la sua carriera, iniziata con l’assunzione nel 2016 dopo anni di precariato. In un secondo momento, le era stata riconosciuta un’invalidità del 75%, per diversi e gravi problemi di salute. A suo dire, le assenze accumulate sarebbero dovute a questa ragione.
Quando un lavoratore sta male, ha diritto ad assentarsi per diciotto mesi conservando posto e stipendio, poi per un altro anno e mezzo senza stipendio. In questo conto, però, rientrano anche le assenze per le disabilità certificate, come quelle dell’insegnante? Secondo la giudice di Torino no, sulla base di una direttiva europea. Per questo ha accolto il ricorso della professoressa, che adesso prenderà servizio in un’altra scuola. Non è ancora chiaro, però, se la donna tornerà effettivamente in classe.
Quando il personale scolastico si deve assentare dal servizio per motivi di salute, ha l’obbligo di comunicarlo alla segreteria dell’istituzione ove presta servizio, prima dell’orario d’inizio del servizio. Tale obbligo persiste anche nel caso in cui la malattia dovesse prorogarsi per altro periodo.
La comunicazione dello stato di malattia va certificata dal medico curante o da un medico dell’ASL che a norma dell’art. 55 del decreto 165 del 2001 deve provvedere a inviarlo all’INPS che a sua volta lo invia al dirigente scolastico. In merito va detto che sia l’INPS sia il Dirigente scolastico può richiedere la visita fiscale.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, al personale scolastico nei primi dieci giorni di assenza, secondo quando disposto dall’art. 71 del decreto legge 112 del 2008 è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
La decurtazione non opera per i periodi relativi al ricovero ospedaliero, per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, o per ricovero day hospital e per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.