Prende avvio in settimana presso la Commissione Cultura della Camera l’esame di una proposta di legge a firma di 6 parlamentari della Lega che mira, nelle intenzioni dei parlamentari del Carroccio, a valorizzare il ruolo dei docenti incaricati di garantire il diritto allo studio e l’inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
Il cuore del provvedimento è il cambiamento della denominazione ufficiale: non più “docente di sostegno”, ma “docente per l’inclusione”.
Secondo i promotori della legge, si tratta di una modifica tutt’altro che formale. Il nuovo titolo intende riflettere più fedelmente la missione educativa di questi insegnanti, i quali non operano soltanto a supporto degli studenti con disabilità, ma svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione di tutti gli alunni, collaborando attivamente con i docenti curricolari per sviluppare strategie didattiche inclusive.
La proposta – si spiega nella presentazione del ddl – si inserisce nel solco dei princìpi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalle linee guida nazionali sull’inclusione scolastica.
L’attuale termine “sostegno” rischierebbe infatti di veicolare un’idea riduttiva del ruolo, limitandolo al solo supporto individuale, mentre la figura del docente per l’inclusione si configura come risorsa educativa per l’intero contesto classe.
Il disegno di legge è formato da due articoli: il primo prevede che tutte le occorrenze della dicitura “docente di sostegno” siano sostituite con “docente per l’inclusione”, e affida al Ministro dell’Istruzione e del Merito il compito di attuare le disposizioni anche nei documenti ufficiali.
L’articolo 2 interviene per ribadire l’immancabile clausola di invarianza finanziaria.
Le reazioni degli esperti non tarderanno ad arrivare.
La prima critica è facilmente prevedibile: ma se nel sistema c’è “il docente per l’inclusione”, allora vuol dire che tutti gli altri possono essere tranquillamente esonerati dai processi di inclusione.
Ma c’è una questione assai più complessa da risolvere perché, per la verità, l’ordinamento attuale non contempla “l’insegnante di sostegno” ma “l’insegnante per le attività di sostegno”; basta leggere con attenzione la legge 517 del 1977 e la legge 104 del 1992 per constatarlo.
Lo stesso Decreto L.vo 66/2017 parla di “corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica” e non di corsi per “docenti di sostegno”.