Un docente può svolgere anche altri lavori paralleli all’insegnamento? Dipende: in alcuni casi no, in altri sì ma serve il permesso del dirigente scolastico. A quanto pare un insegnante avrebbe svolto altri lavoretti extra senza autorizzazione, guadagnando fino a centomila euro. Lo riporta Open.
L’uomo è stato beccato e sospeso per venti giorni dall’insegnamento. Dopo un lungo contenzioso giudiziario, il caso si è chiuso con una bocciatura delle ragioni dell’insegnante.
Dal canto suo, il docente ha provato a difendersi dalla sospensione dell’Ufficio Scolastico Regionale mostrando un’autorizzazione del preside e sostenendo che non era precisato alcun limite temporale. L’amministrazione scolastica competente, però, ha deciso di infliggergli una sanzione disciplinare.
Il docente ha quindi impugnato il provvedimento al tribunale, chiedendo che fosse annullata la sospensione e che il ministero dell’Istruzione e del Merito venisse condannato al pagamento delle somme che non ha potuto percepire nel periodo di allontanamento dal lavoro. Ma sia il tribunale che la Corte d’Appello gli hanno dato torto sostenendo che la sospensione era del tutto legittima.
I giudici hanno sottolineato che lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di un dipendente pubblico deve essere autorizzato con anticipo per ogni periodo in cui intende esercitarli proprio per consentire all’amministrazione di valutare un eventuale conflitto di interessi e la compatibilità con l’orario di servizio. Non è sufficiente, come sostenuto invece dal docente, un’autorizzazione generica rilasciata una volta sola e senza un limite temporale. L’insegnante si è rivolto anche alla Corte di Cassazione, ma prima ancora che i giudici potessero pronunciarsi, ha deciso di rinunciare al ricorso.
Cosa dice la normativa? Come scrive Flc Cgil, la principale norma di riferimento oggi è l‘articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’articolo 58 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza).
L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’articolo 508 del DLgs 297/94 (che il DLgs 165/01 richiama) e nell’articolo 33 del Ccnl 2003.
Per il personale ATA, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’articolo 57 del Ccnl 2003.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’articolo 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell’articolo 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).