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Docenti di ruolo, si cambia per il conseguimento di altre abilitazioni

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Sono in tanti i docenti di ruolo nell’infanzia e nella primaria che avendo una laurea, aspirerebbero ad acquisire un’abilitazione per la scuola secondaria per poi fare mobilità professionale e passare in altro ruolo.

Ecco cosa prevede il d.lgs. 59 del 2017

Come già avevamo scritto in un articolo del 25 settembre 2017, il docente già di ruolo che vuole prendersi un’altra abilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art.4 del d.lgs. n.59 del 13 aprile 2017, potrà abilitarsi in altra classe di concorso o specializzarsi in sostegno nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3 del suddetto decreto legislativo, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, attraverso cui saranno organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Quindi appare chiaro che la volontà del legislatore è quella di consentire ai docenti già di ruolo, per esempio alla scuola primaria o dell’infanzia, di acquisire, attraverso una specifica attività formativa, un titolo per potere insegnare altre classi di concorso e così passare in altro ruolo con la mobilità professionale.

Disciplina transitoria per il reclutamento

Bisogna sapere che il d.lgs. 59 del 13 aprile 2017 prevede, all’art.17, comma, 2 lettera b), una fase transitoria per il reclutamento del personale già abilitato o addirittura di ruolo per acquisire un nuovo ruolo sulle classi di concorso in cui i docenti posseggono abilitazione o sui posti di sostegno in cui hanno conseguito specializzazione.

Cosa diversa è la procedura dell’accesso al concorso per i docenti anche non abilitati, ma che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti. Si tratta dei docenti evocati nell’art.17, comma 3, lettera c) del d.lgs. 59/2017. Tali docenti possono partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale (la cadenza di tali concorsi è biennale a partire da quella del 2018), per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

In tal caso lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti del suddetto comma 2, lettera c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT, costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione e un anno di prova. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.59 del 13 aprile 2017.

La legge di bilancio 2019 modifica il reclutamento

Con la legge di bilancio 2019 il reclutamento si modifica fortemente, viene completamente rivoluzionato il d.lgs. 59/2017. Sparisce il FIT e ritorna il classico anno di prova, per i docenti di ruolo ma senza servizio in altre classi di concorso per cui non sono in ruolo e per i docenti laureati senza servizio, la maggioranza di Governo ha previsto l’accesso al concorso ordinario solo se hanno la laurea valida per concorrere e i 24 CFU nei settori pedagogico, psicologico, antropologico e specifico, tali crediti non sono necessari se il candidato ha almeno un anno di servizio nella classe di concorso dei tre anni necessari per partecipare al concorso. Ad ogni tornata concorsuale il candidato potrà partecipare per una sola classe di concorso e se supera il concorso, ma non rientra nel numero dei posti banditi, il candidato resterà abilitato.

A quanto è dato sapere, per stessa ammissione di alcuni politici di maggioranza, i docenti di ruolo alla primaria e all’infanzia che con il d.lgs. 59/2017 avrebbero avuto un percorso formativo per acquisire il titolo per insegnare altra classe di concorso, per poi passare di ruolo con la mobilità professionale, si vedranno preclusa questa possibilità e dovranno concorrere come tutti i laureati con i 24 CFU o, nel caso ci siano i presupposti come suddetto, senza questi 24 CFU.