Home I lettori ci scrivono Docenti fragili e inidonei. L’assenza per malattia va equiparata al ricovero?

Docenti fragili e inidonei. L’assenza per malattia va equiparata al ricovero?

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Egregio Ministro prof. Bianchi, 

con la presente La informiamo di quello che sta accadendo ai docenti ed al personale ATA fragile impossibilitato ad eseguire lavoro agile per mansione, in possesso del certificato di fragilità (attestante una delle condizioni di rischio derivante da immunodepressione, o patologia oncologica, o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 18/2020 “Cura Italia” e S.M.I.

In molte Istituzioni Scolastiche nazionali di ogni ordine e grado, purtroppo i suddetti lavoratori fragili (corpo docente e personale ATA) non si vedono riconosciuta l’applicazione delle norme vigenti emanate a tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”.

Infatti molti Dirigenti Scolastici tendono, per equivoca interpretazione della norma o forse per indolenza, a non applicare la normativa vigente, in particolare per l’aspetto che riguarda la non computabilità nel periodo di comporto dell’assenza-malattia equiparata al ricovero ospedaliero, malgrado la non computabilità di tale assenza sia stata esplicitata chiaramente nell’art. 15 DL 41/2021 (Decreto Sostegni) e peraltro con effetto retroattivo dal 17 marzo 2020 sino al 30 giugno 2021.

Non si comprende la motivazione per la quale numerose Scuole non abbiano scomputato dal comporto tali assenze a partire dal marzo 2020, mentre molte altre invece hanno scomputato solo alcuni periodi, altre ancora nella persona del Dirigente Scolastico si ostinano a considerare come non computabili nel comporto solo quelle assenze che ricadono nel periodo dal 1 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021.

È insostenibile che a fronte di una norma nazionale unica e chiara, si proceda ad applicarla a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale e con delle interpretazioni della stessa davvero “fantasiose”, per non dire ingiustificate, da parte della maggior parte dei Dirigenti Scolastici. Altra problematica degna della Sua attenzione è quella inerente ai lavoratori inidonei, dichiarati tali dal medico competente a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tali lavoratori sono affetti da patologie non rientranti in quelle condizioni di fragilità di cui al comma 2 art. 26 DL Cura Italia, tuttavia vengono giudicati dal medico competente comunque ad alto rischio di gravi complicanze in caso di contagio da Sars-Cov2.

A seguito del giudizio di inidoneità assoluta temporanea, tali lavoratori vengono posti in malattia obbligata ordinaria, che incide sul comporto e ne conseguono tagli di stipendio sempre più cospicui man mano che tali assenze si accumulano nel tempo, sino al rischio di essere licenziati, al superamento del periodo di comporto (periodo che peraltro differisce in base ai differenti CCNL del settore pubblico e privato).

Orbene, poiché la condizione di inidoneità temporanea assoluta alla mansione costringe tali lavoratori alle suddette ripercussioni economiche e lavorative non certo attribuibili a loro bensì al rischio correlato alla pandemia, sarebbe giusto non continuare a discriminare tali lavoratori privati di qualsiasi forma di tutela sin da inizio pandemia.

Le chiediamo, pertanto, di intervenire in merito con una circolare ad hoc che inviti i dirigenti scolastici a rispettare ed applicare le disposizioni della legge vigente, specificando altresì che il periodo di malattia equiparata a ricovero ospedaliero già fruito o attualmente in corso di fruizione da parte dei lavoratori affetti da immunodepressione, o patologia oncologica, o in terapia salvavita (in possesso di certificato di fragilità rilasciato dal medico competente) o in possesso del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3, deve essere non computato nel comporto a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021, alla luce della recente proroga dei termini dell’art. 26 (art. 2-ter Legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.  235 del 01-10-2021).

Inoltre, sarebbe quantomai equo emanare una norma che prenda nella doverosa e giusta considerazione i lavoratori dichiarati inidonei temporanei assoluti dal medico competente e che vada finalmente a tutelarli pienamente.

Attendiamo un Suo sollecito riscontro, atto a rimediare a queste assurde ed incresciose  situazioni venutesi a creare.                    

Il gruppo Facebook dei LAVORATORI FRAGILI e INIDONEI