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Docenti inidonei: circolare del Ministero dell’Economia su accertamento condizioni d’inidoneità

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E’ stata resa nota la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 966 del 19/11/2013) che dà ulteriori istruzioni sull’accertamento delle condizioni d’idoneità del personale docente del comparto Scuola. Il provvedimento trae origine dal decreto legge n.104 del 12/9/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 dell’11/11/2013.
In particolare, all’articolo 15 si stabilisce che i docenti inidonei non saranno più automaticamente obbligati a transitare nei ruoli del personale Ata, cosi come prevedeva la legge n.135 del 7 agosto 2012. Entro il 20 dicembre tutti i docenti inidonei dovranno produrre istanza di mobilità intercompartimentale. Andranno a visita coloro che la presenteranno entro tale data e gli inidonei dichiarati tali nel 2014. La circolare fa ordine in merito all’attribuzione delle visite alle Commissioni mediche competenti e in seguito invita il Miur a fornire specifiche indicazioni riguardo all’assegnazione del proprio rappresentante alle Commissioni e a spiegarne ruolo e limiti. Riguardo alle competenze degli organismi sanitari è intervenuta una modifica in sede di conversione del decreto legge 104: è stato, infatti, eliminato il riferimento ai collegi costituiti presso le Asl, precisando che l’individuazione dell’organismo medico-legale competente non può che essere effettuata sulla base della generale normativa procedurale vigente per gli accertamenti in ordine all’idoneità, inidoneità ed altre forme di inabilità. Gli accertamenti d’idoneità del personale docente sono di competenza delle Commissioni mediche di verifica del Mef.
Nel momento in cui pervengano alle commissioni mediche di verifica, fascicoli concernenti il personale docente della scuola, nei quali si chiede l’accertamento dell’inidoneità alla funzione di docenza, questi fascicoli dovranno essere regolarmente istruiti da parte delle Commissioni mediche di verifica.
La visita dovrà essere compiuta da uno o più medici della Commissione, mentre il rappresentante del Miur dovrà partecipare unicamente alla fase conclusiva della procedura sanitaria. Inoltre, si legge nella circolare n. 966/2013, si mantiene intatta la possibilità per l’interessato di presentare ricorso, per via amministrativa, entro dieci giorni dalla notifica del giudizio d’idoneità effettuata a cura dell’Amministrazione procedente alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della difesa.