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Docenti perdenti posto, cosa c’è da sapere per la scuola secondaria

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Stanno arrivando proprio in questi giorni, come abbiamo già anticipato, le notifiche dei vari ATP d’Italia relative ai docenti perdenti posto, cioè quei docenti che sono risultati soprannumerari perché in organico dell’autonomia non c’è più, a partire dall’1/09/2019, la cattedra per mantenere la titolarità nella scuola per il 2019/2020.

Docenti soprannumerari: tempi e modalità di domanda

Quando arriva la notifica dello stato di soprannumero al docente, questo, per i 5 giorni successivi, potrà presentare domanda di mobilità, redatta sul modello cartaceo, come docente soprannumerario.

Tale insegnante, se volesse restare nella stessa sede e partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.

Docenti soprannumerari scuola secondaria

per quanto riguarda la scuola secondaria, il contratto sulla mobilità esordisce all’articolo 21 in modo seguente: non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

L’individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola secondaria viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista;
B) minorati dell’udito;
C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel CCNI.

Il docente che viene individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella
stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al
trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno,
l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

I docenti perdenti posto, devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda.

Nel caso in cui nei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una
disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito dalla scuola.
Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Infine, nell’ipotesi in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.

 

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